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DETRAIBILITA’ DELLE SPESE PER PROFESSIONISTI NELL’AMBITO DEI BONUS EDILIZI

Quante volte ci si è interrogati sulla detraibilità delle spese per professionisti di cui, a vario titolo, si ha necessità nell'’ambito di un intervento di bonus edilizio.

Questo aspetto è importante, tenendo conto che in linea generale, se una spesa è detraibile può anche essere oggetto di cessione del credito o sconto in fattura.

Analizziamo perciò le diverse ipotesi:

Asseverazione  

Si ricorda che l’asseverazione sarà quella tecnica e potrà interessare sia le caratteristiche del lavoro che la congruità dei prezzi.

La spesa è senz’altro detraibile. Deve però essere, a sua volta, congrua, come ricorda la circolare 30/E/2020 (risposta 5.2.2), sulla base dei criteri fissati dal decreto del ministro della Giustizia del 17 giugno 2016.

Inoltre, la spesa per l’asseverazione – unita alle altre spese professionali – non deve superare il limite massimo di spesa agevolata indicato dalla legge né quello fissato dal Dm Requisiti (destinato a essere sostituito, quando sarà pienamente operativo, dal Dm Mite di prossima emanazione).

Visto di conformità

È chiaramente detraibile anche la spesa sostenuta per il visto di conformità, con una precisazione che potrebbe sembrare inutile ma è opportuno farla lo stesso: la detraibilità della spesa per il visto, dal momento che esistono circostanze esimenti, è rimessa alla sua obbligatorietà , perciò sarà detraibile solo se prevista dalla norma e non già a prescindere ad esempio nei casi di bonus minori realizzati in ambito di edilizia libera o per la non libera nell’ambito della franchigia dei 10.000,00 euro.

Telefisco 2022 è intervenuto su di una particolare circostanza e cioè della concomitanza del Visto per detrazione con altri visti all’interno della stessa dichiarazione , in questo caso per essere ceduto il relativo credito sarà necessario che il professionista fatturi scorporando il visto per il bonus o superbonus distinguendone l’importo da quello apposto in ossequio a disposizioni diverse.

Altre spese professionali

La circolare 7/E/2021 cita, ad esempio, tra le spese detraibili al 50% «la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori», anche se pagate prima dell’avvio del cantiere (pag. 332). Ancora più ampia l’elencazione dettata per il bonus facciate (pag. 360), dove si parla di «prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica, le spese per la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza)».

Importante: da non considerare nel novero delle spese sopra riportate quelle di consulenza fiscale anche se specificatamente riferite al bonus, quelle eventualmente sostenute per sanare abusi edilizi o simili.

Compenso all’amministratore di condominio

È acclarato che il compenso all’amministratore di condominio anche se correlato alla gestione della pratica, in analogia con le consulenze fiscali, non è detraibile, «non trattandosi di un costo caratterizzato da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, in quanto gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell’amministratore da imputare alle spese generali di condominio (circolare 30/E/2020, rispo. 4.4.1).

Diverso è il caso della direzione dei lavori pagata eventualmente ad un professionista che sia anche l’amministratore del condominio, il compenso in questo caso viene erogato non nella funzione di amministratore ma in quella di direttore del cantiere.

Compenso al general contractor

Spesso chiedono se il compenso previsto per l’intermediario, per la banca o le poste ( i general contractor) sia da considerarsi detraibile.

La spesa segue la regola delle consulenze prima evidenziata e dunque non sarà detraibile in quanto non connessa con la realizzazione dei lavori, così come, per i medesimi motivi non lo sono gli oneri finanziari per la cessione del credito che spesso sono “ribaltati” sul contribuente.

Va però chiarita una possibilità che invece ribalta “parzialmente” quanto prima riportato e cioè il caso in cui il contractor sia anche il soggetto che realizza l’intervento. E’ evidente che in questo specifico caso, le spese liquidate al contractor nella funzione di impresa realizzatrice dell’intervento saranno direttamente computabili nella detrazione / cessione, così come, nel caso in cui sempre il contractor, ribalti sull’utente finale gli oneri sostenuti, per l’asseverazione tecnica, l’asseverazione di congruità dei prezzi ed eventualmente anche il visto di conformità o comunque limitatamente a quella fra le spese appena elencate sia stata ribaltata.

La misura della detrazione della spesa, segue la percentuale di detrazione prevista per lo specifico intervento.