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DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO

Con Provvedimento n 27663 del 30 gennaio 2023 le Entrate pubblicano le regole attuative per l'adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

In particolare, si tratta delle disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di Bilancio 2023.

Viene specificato che rientrano nella procedura di definizione agevolata delle sanzioni:

  1. gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
  2. gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023;
  3. gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione notificati successivamente al 1° gennaio 2023, ma comunque entro il 31 marzo 2023;
  4. gli inviti al contradditorio notificati entro il 31 marzo 2023.

Beneficiano della riduzione delle sanzioni anche i pagamenti in acquiescenza, cioè eseguiti spontaneamente entro il termine di 60 giorni per fare ricorso, per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, comunque entro il 31 marzo 2023.

La misura ha un duplice obiettivo, mitigare le sanzioni ed allungare i termini di pagamento, perciò aderendo alla richiesta dell’Ufficio, cioè senza proporre ricorso, si potrà usufruire della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge (es: 30% = 1,7%) o della misura eventualmente irrogata e (importante) della possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

In questo caso come in altri, non serve presentare specifica istanza, basterà perfezionare l’atto con il pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, dell’intero importo dovuto oppure della prima delle 20 rate trimestrali.

IMPORTANTE, nel provvedimento viene specificato che la procedura di regolarizzazione:

  1. esclude la possibilità di utilizzare la compensazione (a meno che i contribuenti interessati decidano di non avvalersi della regolarizzazione agevolata)
  2. non si applica agli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (articolo 5-quater, Dl n. 167/1990).

Perciò non sarà possibile pagare mediante compensazione alcuna delle 20 rate e neppure l’intero importo laddove invece si optasse per la definizione in un’unica soluzione.

Nel caso invece, si volesse comunque compensare si potrà fare ma non si avrà accesso ad alcuna delle misure agevolative previste, conseguentemente procederà alla liquidazione di quanto dovuto nei modi e nei termini ordinariamente previsti.