Caf News 24, Bonus Edilizi

DEDALO DI NUOVI LIMITI E MODALITA’ PER LE OPERAZIONI DI CESSIONE

Decine di date e scadenze hanno interessato il percorso di evoluzione delle norme relative alla cessione dei crediti, proviamo a fare il punto al momento attuale.   

Parlando di cessioni c’è un prima del 16 febbraio 2022 ed un dopo del 16 febbraio 2022.

Per le cessioni comunicate fino al 16 febbraio, è possibile effettuare una prima cessione a qualsiasi soggetto, più due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari).

Per le cessioni, invece comunicate dopo il 16 febbraio, non si potranno fare più di due cessioni a soggetti qualificati, mentre in caso di sconto in fattura è possibile effettuare una prima cessione a qualsiasi soggetto ed altre due a soggetti qualificati.

Questo ci porta ad asserire che dal 17 febbraio, sia che si tratti di cessioni che di sconti in fattura si possono fare al massimo due cessioni a soggetti qualificati.

Questo è uno dei passaggi salienti della circolare n. 19/E del 27 maggio 2022 nella quale l’Agenzia delle Entrate cerca di fare luce su una delle materie più controverse e rimaneggiate negli ultimi mesi ovvero quella dei bonus edilizi.

E’ sotto gli occhi di tutti il dedalo di proroghe, modifiche , integrazioni e marce indietro che hanno falcidiato il sistema delle cessioni nei primi 5 mesi del 2022, decreti la cui  etichettatura aveva il solo limite della fantasia …. “Sostegni ter”, “Milleproroghe”, “Energia”, ”Aiuti”, “Ucraina”.

Da qui il rischio di saltare qualche passaggio e di, commettere qualche errore che potrebbe essere pagato a caro prezzo.

I chiarimenti fissati dalla prassi dell’Agenzia sono tanti e spaziano dalla fruizione del Superbonus e degli altri bonus, all’obbligo di apposizione del visto di conformità, passando per la cessione dei bonus e per il quadro sanzionatorio.

Data la notevole mole delle norme richiamate lo faremo per step, focalizzando per ora l’attenzione sull’annosa questione delle cessioni.

Sulla cessione e sconto in fattura, le modifiche sono state davvero tante e tutte con l’unico fine di limitare la possibilità di cedere i crediti e conseguentemente di commettere illeciti.

Volendo sintetizzare va detto che:

  1. il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo (c.d. “sconto in fattura”) viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'apposito albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;

Il testo della circolare chiarisce che il credito risultante dallo sconto in fattura potrà essere liberamente ceduto a terzi solo una volta e senza la possibilità per chi lo riceve di fare un’ulteriore cessione, fatto salvo il caso di ulteriori due cessioni solo se fatte a banche od intermediari finanziari.

A questo principio generale, si aggiunge una nuova possibilità che decorre dal primo maggio 2022,  in deroga al principio in precedenza espresso e per non sovraccaricare le banche di una mola ingestibile di crediti è stata prevista la facoltà per le sole banche e alle società appartenenti a gruppi bancari di poter effettuare sempre cessioni a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Perciò alla seconda cessione che ricordo poteva essere solo verso intermediari qualificati i quali potevano eventualmente fare un’ulteriore cessione sempre fra soggetti qualificati, si aggiunge un’ulteriore nuova possibilità, cioè per le banche cedere (senza però ulteriore possibilità di cessione da parte del privato) ai propri clienti privati con i quali intrattengano un rapporto di conto corrente, il predetto credito.

L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi soggetti alla detrazione del 110% gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.