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DAL 4 SETTMBRE RIPRENDE IL TERMINE PER LA RISPOSTA AGLI AVVISI BONARI

Stefano Ceci

E’ il secondo anno che l’Agenzia delle Entrate concede ( in maniera più o meno velata) una sospensione dei termini di decorrenza del periodo di 60 o 90 giorni (nel caso siano recapitati agli intermediari telematici come il CAF) per esitare gli avvisi bonari.

Quello dei termini per le risposte agli avvisi bonari è questione spesso dibattuta e sovente di incerta soluzione, in quanto vi è una linea di pensiero (parzialmente sostenuta dalla stessa Agenzia) che il termine previsto per le risposte agli avvisi bonari sia da considerare più ordinatorio che perentorio, il che ci porta ragionevolmente a supporre che la risposta inviata entro 32 giorni piuttosto che 30 non sia causa di mancata accettazione dei documenti presentati.

Comunque per fare (finalmente) chiarezza con riferimento al periodo di agosto, viene stabilito per l’anno 2023 che i termini previsti, subiscono una sospensione nell’arco temporale 01/08/23 – 04/09/23.

Ciò porta a dedurre che i diversi termini per i cittadini, 30 giorni e per gli intermediari telematici 90 giorni, hanno subito una sospensione nel predetto periodo, portando a sostenere che un avviso bonario notificato il 14 luglio 2023, scadrà ora il 17 settembre per i cittadini ed il 16 novembre per gli intermediari.

Ovviamente laddove gli avvisi fossero stati notificati successivamente al giorno 01/08/23 e prima del 04/09/23, i termini decorreranno dal 04 settembre.

A seguire uno schema che ripropone i termini di adesione alla definizione anche via canale Civis degli avvisi bonari (* fonte:  Informazione Fiscale)

  

Tipo di comunicazione

Termine

Sanzione

Pagamento

Comunicazione relativa agli esiti dei controlli automatici delle dichiarazioni

entro 30 giorni dal ricevimento dell’unica o ultima comunicazione

10 percento della maggiore imposta

Se viene utilizzato il modello F24 “precompilato” allegato alla comunicazione, i contribuenti (sia titolari sia non titolari di partita Iva) possono effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione.

Se non viene utilizzato il modello F24 “precompilato”:

- il contribuente titolare di partita Iva deve versare esclusivamente in via telematica

- il contribuente non titolare di partita Iva può pagare anche con il modello F24cartaceo presso banca, posta o agente della riscossione

Comunicazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata

entro 30 giorni dal ricevimento dell’unica o ultima comunicazione

Nessuna

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Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale delle dichiarazioni

entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione

20 per cento della maggiore imposta

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