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COUNT DOWN PER LE CRIPTOATTIVITA’

Stefano Ceci

Nei recenti corsi di aggiornamento abbiamo affrontato la questione delle criptoattività chiarendo che finalmente hanno trovato una regola per la messa a regime della relativa fiscalità.

Cripto valute, blockchain, bitcoin, sono anglicismi finanziari che pervadono il nostro lessico quotidiano.

A quanti di voi, pazienti lettori, sarà capitato di imbattersi in qualche conoscente divenuto improvvisamente esperto della finanza delocalizzata.  Le voci si rincorrono incontrollate decantando miracolistici investimenti che hanno fruttato guadagni inaspettati ed imprevedibili.

Per l’occasione vi do un consiglio, provate a scorgere l’accigliatura ammiccante del vostro esperto interlocutore, vedrete che prima o poi calerà la maschera asserendo fieramente che ciò che più di ogni altra cosa l’ha appagato è stata, la possibilità di glissare la “voyeuristica” inclinazione  dell’Agenzia delle Entrate.

Quella stringa di bit ha significato, nell’improvvido immaginario del nostro amico, molto di più di un investimento, quel “wallet” che custodiva gelosamente le sue monete virtuali liberamente accessibili e trasferibili in qualsiasi momento, anche la possibilità di accedere al Valhalla dei guadagni sfrenati al riparo dallo sguardo indagatore del fisco.

Se mai stata vera “pacchia” non saprei, però l’Agenzia delle Entrate dal 2016 a oggi sta elaborando delle risposte alle varie questioni che stanno emergendo. Per prima cosa il legislatore si è preoccupato (data la natura volatile delle valute)  di porre norme in materia di antiriciclaggio per poi, con La legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 126-147, legge n. 197/2022) introdurre importanti modifiche alla disciplina di tassazione delle cripto-attività, allo scopo di rendere la normativa fiscale coerente con l’evoluzione delle diverse tipologie di cripto-attività presenti nel sistema delle criptovalute.

Dal punto di vista fiscale le questioni sono assai diverse ed interessano diversi ambiti, l’IVA ad esempio nella misura in cui la cessione è considerata attività di servizi, più in generale serve tenerne conto in relazione al fatto che rappresentano valute spendibili alla stregua del denaro avente corso legale.

Per semplificare l’approccio mi limiterò a valutarne gli effetti ai soli fini irpef, per far questo serve definire il momento in cui operare la valutazione del controvalore, fissando il momento in cui sarà necessario determinarne la misura al fine di poter valutare l’entità della plusvalenza correlata a quella della precedente valutazione.

Questo processo partito nel 2016, trova una prima definizione nella legge di bilancio 2023.

Vediamo in maniera assai sommaria i 3 punti principali su cui si basa la nuova legge sulle criptovalute.

  1. le plusvalenze sono determinate come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o il valore di acquisto sono tassabili con aliquota del 26%, soltanto se nel periodo d’imposta raggiungono complessivamente il valore di 2.000 euro (in luogo dei precedenti 51.645,69 euro detenuti in criptovalute);
  2. lo scambio di criptoattività aventi le medesime caratteristiche e funzioni non è rilevante ai fini fiscali;
  3. le minusvalenze relative a operazioni aventi ad oggetto criptoattività possono essere portate in deduzione negli anni (ma non oltre il quarto) dalle plusvalenze, a condizione che siano indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate;

Quanto sopra ci fa comprendere, che la sola detenzione delle criptovalute non genera base imponibile, allo stesso modo di come non si tassa il solo scambio di criptovalute.

Semplificando ancora il concetto, potrei dire che le criptovalute vengono ad essere valutate nel momento in cui si trasformano cioè quando passano da essere un valore virtuale ad uno reale. Questo accade perché le vendiamo oppure perché le utilizziamo per pagare un bene od una prestazione.

Ad esempio, potrei acquistare un immobile cedendo dei bitcoin aventi valore pari a quello dell’immobile, procedura non realizzabile mediante la cessione (solo per fare esemplificare) di titoli azionari, da questo si comprende la natura di valuta a tutti gli effetti delle criptovalute.

Va dunque fissato il momento in cui nasce il presupposto alla tassazione, andremo perciò a colpire la plusvalenza che si determina nel momento in cui la criptovaluta si trasforma, cioè passa, dall’essere una semplice stringa ad un controvalore commisurabile in valuta corrente.

Saltando a piè pari altre questioni legate alle criptovalute (solo perché non è argomento del presente articolo) approdiamo al provvedimento in scadenza il 02 ottobre (perché il 30 settembre cade di sabato).

La legge di bilancio 2023 ha previsto per i contribuenti che, alla data del 1° gennaio 2023, detenessero cripto-attività la possibilità rideterminare il loro costo o valore di acquisto, a condizione che il costo o valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi stabilita nella misura del 14%.

La misura è interessante, perché se è vero che la plusvalenza è soggetta all’imposta sostitutiva del 26% e che la plusvalenza è data dalla differenza fra il prezzo di acquisto e quello di realizzo, viene ora data la possibilità a tutti i detentori di criptovalute di riallineare i valori di acquisto delle criptoattività mediante una rivalutazione assoggettata ad imposta sostitutiva del 14%, sterilizzando dunque ben il 12% dell’imposta sulla plusvalenza, a quel punto il valore di partenza su cui calcolare la plusvalenza che eventualmente si realizzerà non sarà più quello originario ma quello rideterminato .