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CON LA CIRCOLARE N.33 DEL 06/10/22 L’AGENZIA RIFA’ IL PUNTO SUI BONUS

In questo documento affronteremo i comportamenti che la circolare 33 del 06/10/22 impone nel caso si sia al cospetto di una violazione che incide sull’importo del credito o della spesa in relazione ad una Comunicazione di cessione / sconto.

Non siamo ancora nella violazione sostanziale ma sicuramente ci siamo discostati dalla mera violazione formale per iniziare a poggiare i piedi nel melmoso e pieno di insidie tracciato delle violazioni che incidono sugli importi.

In altri tempi avrei avuto dinanzi lo “sguardo pallato” dell’improvvido operatore, ma ora l’espressione perduta lascia il passo ad un “sorriso amaro” carico di aspettative che proveremo a soddisfare, sempre facendomi precedere dall’ormai iconica espressione:

(per i numerosi anglofoni)

KEEP CALM AND CARRY ON

(per i non anglofoni come il sottoscritto)

STAI CALMO E VAI AVANTI

(l’asso nella manica potrebbe invece essere il proverbiale)

CALMA E GESSO

Il CASO è il medesimo

Errore commesso nella comunicazione, sono spirati i termini riconosciuti per l’annullamento o la sostituzione, cioè è infruttuosamente trascorso il 5° giorno del mese successivo all’inoltro dell’istanza. Il Cessionario non ha rifiutato il credito, perciò vi è la sostanziale chiusura del cerchio e siamo in quel limbo non previsto dalla norma, perché il mancato rifiuto da parte del cessionario mette il credito nelle sue disponibilità sterilizzandone di fatto l’annullamento. In altri tempi avrei detto (mi è capitato sovente di dirlo…) non c’è nulla da fare (tralascio beceri idiomatismi all’uopo utilizzati…) ma ora, grazie all’illuminante contenuto della circolare 33 del 06/10/2022, vediamo assieme cosa accade:

Importo del credito ceduto inferiore alla detrazione in realtà spettante

Se il credito ceduto o fruito come sconto è inferiore all’importo della detrazione che si intendeva effettivamente cedere, ora non tutto è perso, il beneficiario potrà inviare, entro il termine previsto per l’invio delle comunicazioni relative all’anno della spesa, un’altra Comunicazione con le stesse modalità, indicando gli stessi dati, ma l’esatto ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra l’importo corretto e quello indicato nella precedente comunicazione. Es: credito spettante 5.000,00 , credito indicato nella precedente comunicazione 3.500,00 , comunicazione integrativa con tutti i dati uguali a quella in precedenza spedita fatto salvo per il credito ceduto che sarà pari ad euro 1.500,00 (5.000,00 – 3.500,00).

Rimanendo nell’ambito degli errori possibili, potrebbe essere accaduto che non solo si sia indicato un credito inferiore ma che tale disallineamento sia stato generato dall’indicazione di una spesa inferiore. Anche in questo caso sarà possibile sanare l’anomalia, vediamo come.

Si presenta una Comunicazione integrativa con l’indicazione oltre che del credito residuo anche dell’importo della spesa residuo (per la quota in origine non indicata) ed ovviamente del relativo credito anch’esso nella precedente comunicazione non presentato.

Importante considerare che nell’esempio rappresentato, non vi è un errore di tipo sostanziale, nel senso che i requisiti per la fruizione del beneficio erano presenti e perfettamente rispettati, l’errore consiste nell’aver indicato un importo inferiore rispetto a quello che era la quota effettivamente spettante, sia con riferimento alla spesa che alle detrazioni ad essa collegate.

Domani affronteremo il più increscioso caso dell’errore sostanziale.