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CON LA CIRCOLARE N.33 DEL 06/10/22 L’AGENZIA RIFA’ IL PUNTO SUI BONUS

Uno degli aspetti più dibattuti negli ultimi due anni è stato come emendare le comunicazioni di cessione/sconto già inviate, l’Agenzia a dire il vero era già intervenuta nel tempo ma con chiarimenti che avevano solo sfiorato le possibili procedure, o meglio aveva ribadito termini e condizioni e le procedure potevano esclusivamente essere desunte dalle norme, insomma mancava un “vademecum” preciso, non è da dimenticare infatti, che proprio il processo di correzione/annullamento delle comunicazioni é alla base delle incertezze e dei timori che tanto hanno frenato le pratiche nel tempo gestite dai diversi operatori.

Prima di entrare nel merito serve ricordare che la comunicazione di cessione / sconto può non produrre effetti su iniziativa del cessionario o del cedente.

Dal cessionario non accettando il credito, in questo caso si considera come mai effettuata.

Dal punto di vista del cedente le cose sono un po' più articolate, iniziamo allora dalle certezze, la comunicazione relativa all’opzione di cessione/sconto può:

  1. essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio
  2. sempre entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, può esserne inviata un’altra interamente sostitutiva
  3. ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

Altro aspetto che occorre tener presente è che fino ad oggi l’accettazione e il rifiuto del credito non potevano essere annullati, infatti tale circostanza non va confusa con quanto riportato sopra ed alcuna indicazione ufficiale era stata fornita per correggere i dati erroneamente indicati nella Comunicazione, ma esclusivamente si faceva riferimento alla necessità di predisporre una nuova Comunicazione.

Veniamo perciò ai giorni nostri ed al contenuto del richiamato ed in parte salvifico contenuto della circolare n.33 del 06 ottobre 2022.

Nello specifico l’Agenzia fornisce nel prezioso documento, specifiche indicazioni relativamente alla possibilità di correggere errori commessi nella compilazione della Comunicazione o nella circolazione dei crediti nella Piattaforma.

Per comprendere le indicazioni fornite, muoviamoci per esempi.

CASO

Errore commesso nella comunicazione, però sono spirati i termini riconosciuti per l’annullamento o la sostituzione, cioè è infruttuosamente trascorso il 5° giorno del mese successivo all’inoltro dell’istanza. Il Cessionario non ha rifiutato il credito, perciò vi è la sostanziale chiusura del cerchio e siamo in quel limbo non previsto dalla norma, perché il mancato rifiuto da parte del cessionario mette il credito nelle sue disponibilità sterilizzandone di fatto l’annullamento. In altri tempi avrei detto (mi è capitato sovente di dirlo…) non c’è nulla da fare (tralascio beceri idiomatismi all’uopo utilizzati…) ma ora, grazie all’illuminante contenuto della circolare 33 del 06/10/2022, dirò:  

(ai numerosi anglofoni)

KEEP CALM AND CARRY ON

(per i non anglofoni come il sottoscritto)

STAI CALMO E VAI AVANTI

(l’asso nella manica potrebbe invece essere il proverbiale)

CALMA E GESSO

1) Situazione più semplice errori formali, sono che non impattano sulla determinazione della detrazione spettante oppure del credito ceduto.

Ci troviamo al cospetto di errori nella compilazione del frontespizio o dei dati catastali, chiarisco dunque che gli errori formali non inficiano, non solamente il quantum della detrazione / credito ma non limitano la fruizione del beneficio, cioè non sono rivolti agli elementi essenziali a suffragio del diritto alla detrazione.

In questi casi la detrazione / credito potrà essere utilizzato liberamente, perché abbiamo detto che questo sia nella consistenza che nelle motivazioni esiste perfettamente.

In questi casi, il cedente, l’amministratore di condominio o l’intermediario che ha inviato la Comunicazione deve segnalare all’Agenzia delle Entrate l’errore commesso e indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

2) Secondo caso, ci riferiamo ai SAL, più precisamente al numero del SAL ed alla sua inesatta od omessa indicazione, in questi casi i SAL successivi rimarranno orfani dei riferimenti al primo SAL.

La mancata indicazione del valore “1” nella Comunicazione del primo SAL impedisce di inviare le comunicazioni dei SAL successivi nel modo previsto.

La circolare chiarisce che il cedente può trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi al primo omettendo di indicare il numero di SAL a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della prima Comunicazione. Anche in questo caso è necessario dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’accaduto sarà necessario farlo direttamente all’indirizzo p.e.c annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it specificando i protocolli delle comunicazioni compilate in modo non conforme alle istruzioni e il numero di SAL cui si riferiscono.

Ovviamente, la procedura sarà la stessa nel caso opposto, cioè quando si sia correttamente indicato il valore 1 sul primo SAL ma poi non si abbia avuto cura di inserire gli adeguati riferimenti ed i numeri di protocollo dei SAL successivi.

In una sorta di crescendo rossiniano andremo ad affrontare casi via via più complessi , domani vedremo l’errore che impatta sull’importo della detrazione o delle spese oppure su tutti e due.