Caf News 24, Sostegni a famiglie e imprese

CON L’AVVIO DEI CORSI UNIVERSITARI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SULLE LOCAZIONI

Stefano Ceci

Con l’avvio della stagione universitaria riprendono le proteste sul caro affitti per gli studenti fuori sede.

Una questione complessa che vede i sostenitori delle opposte fazioni affrontarsi con motivazioni spesso condivisibili.

Noi non siamo chiamati a sposare l’una o l’atra tesi, noi forniamo supporto e consigli alle famiglie degli studenti per facilitarli ad una scelta che possa coniugare la possibilità per la ragazza od il ragazzo alla frequentazione dell’ateneo lontano dalle mura domestiche con l’esigenza dei genitori di mitigarne l’impatto sul bilancio familiare, lo faremo attraverso bonus fiscali specifici e fornendo al tempo stesso al proprietario dell’immobile, indicazioni all’utilizzo di strumenti di pianificazione fiscale.

Iniziamo col fissare alcuni concetti.

  1. La detrazione, prevista dall’art. 15, c. 1, lett. i-sexies del TUIR, è riconosciuta agli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri e comunque in una Provincia diversa.

Perciò se fosse distante oltre 100 km e ricadesse nella medesima provincia l’agevolazione non spetterebbe, così come non spetterebbe se fosse distante meno di 100 km e fosse invece in una provincia diversa (sul calcolo della distanza occorrerà una ulteriore specifica, per la distanza sarà necessario fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il Comune di residenza e quello in cui ha sede l’università calcolata in base ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti – circ.34/e/08 risp.8.4)

  1. Non rileva il tipo di facoltà o corso universitario frequentato né la natura pubblica o privata dell’università.
  2. Possono beneficiare della detrazione anche gli iscritti agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) - (nota DGOSV 13.06.2016, prot. n. 6578)
  3. Possono beneficiare della detrazione anche gli iscritti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (Circolare n. 20/E/2011, risposta 5.3)
  4. Possono beneficiare della detrazione anche gli iscritti a un corso di laurea presso un’università situata fuori dal territorio nazionale, purché sia ubicata in uno degli Stati dell’Unione europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo
  5. NON possono beneficiare della detrazione invece, gli iscritti a corsi post laurea quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all’estero.

Chiariti questi primi aspetti passiamo all’analisi delle diverse tipologie contrattuali.

Sono detraibili:

  1. i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati ex  legge n. 431/1998 (anche a canone libero)
  2. i canoni relativi a contratti di ospitalità/assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, Università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.
  3. i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo redatti in conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti.

La detrazione è invece esclusa in caso di contratti di sublocazione (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 21/E/2010).

La detrazione non spetta per:

  1. il deposito cauzionale,
  2. le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione
  3. i costi di intermediazione.

Nel caso di contratto di ospitalità, le spese per prestazioni aggiuntive (per esempio, pulizia della camera e pasti) sono ammesse in detrazione se non è previsto uno specifico corrispettivo ma sono comprese nel servizio.

L’unità immobiliare locata deve essere ubicata nel Comune in cui ha sede l’Università ovvero in Comuni limitrofi (attenzione alla distanza).

Ai fini della detrazione, i canoni di locazione devono essere pagati con bonifico bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili.

Analizziamo altri aspetti interessanti e spesso non considerati.

La detrazione spetta nella misura del 19% del canone annuo pagato, fino ad un massimo di spesa di 2.633 euro.

La detrazione spettante fino ad un massimo di 2.633,00 euro è soggetta a rimodulazione a partire da un reddito di 120.000 euro fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000.

Per la verifica del limite reddituale si devono considerare anche i redditi non soggetti ad irpef quali quelli assoggettati a tassazione separata, come gli affitti tassati con la cedolare secca.

Nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione, perciò nel caso di tre coinquilini di cui solo due sono residenti oltre 100 km dalla sede dell’università, solo a questi due spetterà la detrazione che non potrà però eccedere 1/3 del totale della detrazione.

La sublocazione non dovrà essere confusa con la cointestazione.

La detrazione spetta anche se la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico perciò il contratto può essere intestato ai genitori (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 34/E/2008, risposta 8.1).

Nel caso di più figli a carico e più contratti, il limite rimane lo stesso, perciò un genitore con due figli a carico e due contratti comunque non potrà detrarre più di 2.633,00 euro, mentre due genitori con due contratti diversi per due figli a carico, potranno detrarsi ciascuno fino a 2.633,00 euro.