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COME COMPORTARSI NEL CASO DI MONITORAGGIO DI BENI NON PIU’ DISPONIBILI

Tutt’altro che infrequente è il caso in cui, fermi restando gli obblighi di monitoraggio fiscale di beni detenuti all’estero, questi non siano più nelle disponibilità del dichiarante al momento della chiusura dell’anno fiscale cui riferire il quadro RW.

Un caso piuttosto frequente è la chiusura di un c/c bancario nel corso dell’anno e l’obbligo di monitorarlo nel quadro RW, questo a prescindere dal fatto che non lo si detenga più.

Non serve richiamare le difficoltà connesse al monitoraggio fiscale e quanto delicate sono le indicazioni in esso contenute, anche e soprattutto, per riflessi penali che potrebbe avere la mancata indicazione di taluni beni detenuti all’estero, soprattutto se localizzati in paesi definiti black list.

Si ricorda nell’occasione che l’RW, non solo assolve al compito del monitoraggio ma soprattutto permette la liquidazione di due specifiche imposte, IVIE e IVAFE. La prima è una sorta di IMU sugli immobili detenuti all’estero mentre la seconda, l’IVAFE è un’imposta calcolata sulle attività finanziarie detenute all’estero.

I beni da indicare nel quadro sono di diverso tipo, si va dagli asset patrimoniali – beni immobili, oggetti d’arte, metalli preziosi eccetera, fino alle attività finanziarie, trattandosi sempre e comunque di beni detenuti all’estero.

Una regola occorre ricordare, vige un obbligo generalizzato di monitoraggio ed eventualmente liquidazione dell’imposta , questo a prescindere dalla natura e della consistenza dei beni, fatto salvo non dichiarare ai fini del monitoraggio i c/c bancari se non superano i 15.000 di valore complessivo nel periodo di riferimento – anche se resta comunque fermo l’obbligo di compilazione del quadro se è dovuta l’IVAFE, ed in particolare qualora il valore medio di giacenza complessivo del conto sia pari o superiore a 5.000 euro.

Per i conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero, l’IVAFE è dovuta in misura fissa.

Euro 34,20, da applicarsi con riferimento ad ogni conto corrente o libretto di cui il contribuente risulti titolare all’estero.

Ai fini dell’imposta, nulla è dovuto se il “valore medio di giacenza annuo” non risulta superiore ad euro 5.000.

Proprio il “valore medio di giacenza annuo” è centrale nella determinazione dell’obbligo e commisurazione dell’imposta, posto che la segnalazione del “Valore finale” dei beni, va compilato in questo caso comunque con riferimento all’importo medio.

Nel caso di conto corrente chiuso durante il periodo d’imposta, va fatta particolare attenzione al campo “Giorni (IVAFE)”, in questo serve inserire il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’imposta (ricordo: compilare il campo solamente nel caso in cui sia effettivamente dovuta l’IVAFE).

Concludendo, ai fini del computo delle imposte e degli obblighi dichiarativi non rileva la chiusura del conto corrente nel corso dell’anno oggetto di rilevazione RW, in quanto il valore preso a riferimento sarà comunque la giacenza media, cui rapportare i limiti ai fini dell’obbligo di monitoraggio e versamento dell’IVAFE.