Caf News 24, Sostegni a famiglie e imprese

COLLEGAMENTO FUNZIONALE PER ALIQUOITA AGEVOLATA DEL 4%

La risposta a questo legittimo dubbio, la si può trovare nelle disposizioni contenute nella legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone che presentano disabilità del 5 febbraio 1992, n. 104, non solo, spesso consiglio di fare riferimento alla guida  sulle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità , pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, giunta alla versione aggiornata al 2022.

Dalla lettura della norma e della guida è del tutto evidente che sia possibile applicare l’Iva agevolata al 4 per cento – oltre alla detrazione Irpef del 19 per cento – per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità.

Quali possano essere questi sussidi non è agevole stabilirlo in termini assoluti, in quanto fra questi rientrano una pluralità di prodotti basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, è indifferente ai fini delle agevolazioni se questi siano prodotti in serie oppure specificatamente allestiti o costruiti sulla base delle carenze denunciate dal soggetto afflitto da disabilità.

Non è dunque essenziale che trattasi di specifica attrezzatura, l’importante è che tali oggetti siano idonei a lenire le difficoltà dell’inabile consistenti in menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e che consentano alla persona di realizzare con maggiore facilità la comunicazione interpersonale, l’elaborazione grafica o scritta, il controllo dell’ambiente e l’accesso all’informazione e alla cultura, nonché assisterlo alla riabilitazione.

Se quanto sopra riportato è assolutamente pacifico da un punto di vista teorico, suscita sicuramente qualche difficoltà applicativa l’individuazione dei documenti dai quali possa risultare il nesso di funzionalità così come previsto dal decreto-legge 76/2020 e Decreto Mef del 7 aprile 2021.

Riassumendo:

sarà necessario consegnare al venditore (al momento dell’acquisto) copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente, rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata, dal documento si dovrà poter evincere il collegamento di cui sopra.

Ma se dal documento non risultasse esplicitata la richiamata connessione, cosa fare per poter aver garantito il giusto beneficio?

In questi casi sarà obbligatorio acquisire una certificazione rilasciata dal medico curante,  attestante che il sussidio tecnico deve intendersi del tutto funzionale alla disabilità di cui è afflitta la persona, e che lo stesso è idoneo al miglioramento delle capacità di comunicazione interpersonale o come detto in precedenza, l’elaborazione grafica o scritta, il controllo dell’ambiente e l’accesso all’informazione e alla cultura, nonché assisterlo alla riabilitazione.

Concludendo, anche nel caso in cui, dalle certificazioni non risultasse esplicitamente, il già menzionato collegamento funzionale, nulla è perduto, sarà sufficiente presentare una certificazione con relativa attestazione rilasciata dal medico curante.