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BREVE VADEMECUM PER PORRE RIMEDIO AD ERRORI SULLE CESSIONI DI CREDITO

La risoluzione 5 maggio 2022, n. 21/E, contiene importanti precisazioni in merito alla comunicazione relativa all’opzione per la cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi, scaduta lo scorso 29 aprile.

Ricordo che erano arrivate numerose segnalazioni circa l’impossibilità di emendare le comunicazioni di cessione credito relative all’anno 2021 inviate entro il termine ultimo del 29 aprile 2022.

La risoluzione apre una finestra temporale, che va dal 9 al 13 maggio 2022, per permettere ai contribuenti di rimediare a talune situazioni problematiche.

Per comprendere la portata della decisione riassumiamo i termini previsti per l’adempimento.

La norma prevede la possibilità di correggere la comunicazione entro i primi cinque giorni dalla sua trasmissione.

Questo è quanto previsto al punto 4.7 del Provvedimento del Direttore delle Entrate del 3 febbraio 2022, conseguentemente la comunicazione potrà essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, allo spirare di questo termine scatterà il rifiuto della richiesta.

Sempre entro lo stesso termine, potrà essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente.

Dal momento che il sistema dell’Agenzia aveva scartato sostituzioni di comunicazioni operate nel rispetto del termine dei 5 giorni per pratiche inviate entro il 29 aprile, la risoluzione 21/e per risolvere questo problema prevede che dal nove al tredici maggio sia possibile:

  1. inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022;
  2. ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa;
  3. entro il 13 maggio 2022 devono essere inderogabilmente inviate comunicazioni sostitutive o annullamenti di comunicazioni trasmesse dal 9 al 13 maggio 2022, di cui ai precedenti punti a) e b).

In risposta alle richiamate difficoltà di annullamento o sostituzione delle comunicazioni trasmesse entro il 29 del mese di aprile viene concessa un’altra importantissima finestra temporale, che permetterà di sanare le situazioni elencate dai punti 1 a 3.  Le difficoltà presumibilmente erano legate ad un “bug” del sistema che considerava le comunicazioni 2021 trasmesse entro il 29 aprile immodificabili. 

Sempre la risoluzione prevede, che nei successivi 5 giorni dalla scadenza cioè, entro il 17 maggio 2022 saranno caricati i crediti attribuiti in funzione delle diverse situazioni prima richiamate (per il punto 3 solo se si tratta di comunicazioni sostitutive o ritrasmissione di scarti di cui ai precedenti punti 1 e 2)

Dopo aver dato notizia della importante novità, che mi ha costretto a riscrivere parte dell’intervento, torno a mettervi a disposizione la seconda parte dell’articolo che riguarda il comportamento da tenere se (ripeto: al di fuori della possibilità riconosciuta dalla risoluzione) non sarà stato osservato il termine ordinario dei cinque giorni dalla spedizione della comunicazione e si volesse procedere ad una sua correzione / annullamento / sostituzione.

Principio generale, la spedizione oltre il termine dei cinque giorni di una comunicazione che contenesse correzioni di una precedente spedita, farà sì che quella spedita non sostituisca ciò che in precedenza è stato inoltrato ma semplicemente questa si aggiungerà alla precedente.

Perciò, in questa sede proviamo a suggerire comportamenti atti a risolvere il problema relativo all’impossibilità di correggere od integrare la comunicazione oltre il quinto giorno dalla sua spedizione.

Primo aspetto da chiarire è che qualsiasi procedura potrà raggiungere l’agognato obiettivo solo tramite azioni che solo “indirettamente” determinano l’inefficacia della comunicazione, perché si ricorda, oltre il quinto giorno questo non sarà più “direttamente” possibile.

A questo punto non ci resta che percorrere due possibili vie:

  1. La prima possibile soluzione è sempre legata allo scadere di un termine ovvero la formale accettazione del credito d’imposta, questo significa che potremo “neutralizzare” la comunicazione errata, solo se daremo notizia al cessionario e questo provvede al formale rifiuto all’accettazione del credito. In questo modo potremo comunque raggiungere l’obiettivo di neutralizzare la comunicazione in precedenza spedita e considerata errata. Successivamente, potremo provvedere ad inoltrare una nuova comunicazione che andrà in tutto e per tutto a sostituire la precedente che nel frattempo è come se non fosse mai stata spedita.
  2. L’imbuto tende a stringersi sempre più, siamo ora al caso in cui siano decorsi i primi cinque giorni e che il cessionario abbia già accettato il credito, sulla carta davvero poco si potrà fare.  In questi casi la nostra speranza è appesa ad un filo e cioè che il cessionario non abbia provveduto ad utilizzarlo od a trasferirlo ulteriormente, perché se fosse accaduto non si potrebbe fare davvero nulla più, se non ravvedere il tutto. Rimaniamo nell’ipotesi che il credito anche se accettato dal cessionario non sia stato nel frattempo né utilizzato né ulteriormente trasferito, solo in questo caso si potrà (eventualmente) presentare un’ulteriore comunicazione di cessione, di fatto cristallizzando il credito della prima comunicazione, che sarà nei fatti collocata in una sorta di limbo senza che venga successivamente compensata e utilizzata dal cessionario. La nuova comunicazione andrà ad aggiungersi alla precedente che non potrà essere corretta, in questo caso sarà assolutamente necessario sulla scia di quanto previsto nell’interpello n. 590 del 2020, informare tempestivamente l’Amministrazione Finanziaria del cambio compiuto.
  3. Siamo all’ultima ipotesi, ci si è accorti dell’errore oltre il quinto giorno dalla spedizione, il credito è stato accettato dal cessionario ed è stato compensato oppure ulteriormente ceduto dal cessionario. Cosa si può fare? Si potrebbe dire, nulla, ormai il credito è finito nel circuito dell’Agenzia e non è più agganciabile. C’è comunque una possibilità, sicuramente onerosa, ma esiste.

Andrà versato dal beneficiario della detrazione l’intero credito oggetto di cessione (a prescindere dalla quota effettivamente utilizzata dal cessionario) con contestuale versamento delle sanzioni pari al 30% della detrazione d’imposta non spettante oggetto di trasferimento a terzi, a loro volta riducibili ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, in ragione del momento in cui il ravvedimento operoso viene eseguito.

Un’ultima considerazione, con l’obiettivo di fugare ogni dubbio, è di tutta evidenza che per beneficiario si intenderà il primo, cioè colui che ha indicato inesattezze sulla comunicazione di cessione.