Caf News 24, Sostegni a famiglie e imprese

BONUS VACANZE NO A RIAPERTURE MA MAGGIORI OPPORTUNITA’

VIENE STABILITO CHE IL BONUS È UTILIZZABILE ANCHE PER IL PAGAMENTO DI PACCHETTI TURISTICI. CHI HA RICHIESTO IL BONUS, DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2020, PUÒ UTILIZZARLO FINO AL 31 DICEMBRE 2021.

Si interviene ancora una volta sull’art. 176 del decreto Rilancio con una piccola modifica che permette di spendere il voucher e la detrazione, che possono arrivare a un importo totale massimo di 500 euro, anche per i pacchetti turistici e non solo per i servizi che offrono agenzie di viaggio, tour operator e strutture aderenti.

La novità è stata introdotta durante la conversione in legge del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/021), approvato in prima lettura alla Camera, che già nella versione originaria ha ampliato la lista di soggetti che possono aderire all’iniziativa.

ll decreto Sostegni bis prevede all'art. 7 diversi incentivi riguardanti il turismo. Parte degli incentivi del decreto legge sono destinati proprio ai bonus, tra cui quello vacanze. L'art. 7 menziona i servizi offerti dalle agenzie di viaggio e dai tour operator: il consumatore, in sostanza, può spendervi il bonus vacanze, acquistando un servizio turistico che però deve essere reso in Italia.

In tal modo si incentiva l'inclinazione al viaggio, a patto che si resti all'interno dello Stato italiano. Con la novità introdotta durante l’iter di conversione in legge del D.L. n. 73/2021, si aggiunge la possibilità di usare il voucher anche per i pacchetti turistici così come definiti dall’art. 34 del D.Lgs. n. 79/2011.

RIASSUMENDO LE DISPOSIZIONI ALLA LUCE DELLE NOIVITA’

E’ previsto un contributo fino a 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e B&b, situati in Italia, ma anche per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle agenzie di viaggi e tour operator.

Chi ha richiesto il bonus vacanza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, può utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021. Il bonus è comunque limitato ai nuclei famigliari che possono presentare un ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:

  • 500 euro per nucleo composto da tre o più persone;
  • 300 euro da due persone;
  • 150 euro da una persona.

Per l'uso del bonus, che è unicamente digitale, si passa attraverso l'app IO. Ogni nucleo è abbinato un codice univoco, con relativo QR code da tenere salvato sullo smartphone per mostrarlo all'albergatore o operatore turistico insieme al codice fiscale (al momento del pagamento) che:

  • può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto;
  • è fruibile nella misura dell'80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall'albergatore;
  • -il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale);
  • deve essere speso in un'unica soluzione, presso un'unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e B&B) oppure in un'unica agenzia di viaggi o tour operator per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale.

Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” dovrà essere rimborsato all'albergatore (o all'agenzia di viaggi o al tour operator) sotto forma di credito d'imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.