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BONUS IDRICO COS’E’ E COME FUNZIONA

I TERMINI PER IL DECRETO ATTUATIVO SONO SCADUTI IL 2 MARZO 2021, FINALMENTE IL 29 SETTEMBRE IL MINISTRO L’HA FIRMATO!

Il bonus idrico è pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1°gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Quali sono i beneficiari, beneficeranno del bonus le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento, già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari.

In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario - comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, che andrà poi allegata alla domanda.

Per la presentazione dell’istanza per la richiesta del bonus occorrerà attendere l’apertura dell’apposita Piattaforma accessibile previa autenticazione tramite SPID o Carta d’identità elettronica.

Il bonus può essere riconosciuto a ciascun richiedente per un solo immobile e per una sola volta e sarà attribuito secondo l’ordine temporale di presentazione delle istanze fino ad esaurimento delle risorse (piuttosto scarse), pari cioè a 20 milioni di euro.

In attesa che la piattaforma divenga operativa, sarà buona cosa attivarsi per raccogliere la documentazione necessaria, si ricorda infatti, che laddove la richiesta risulti incompleta di informazioni e/o della documentazione richiesta il rimborso non verrà erogato.

Quali documenti allegare all’istanza:

  1. copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto che sta richiedendo il credito.

Nota: per i fornitori di beni e servizi non tenuti ad emettere fattura elettronica, come i forfettari, può essere allegata la semplice fattura o il documento commerciale attestante l’acquisto del bene. Un’altra possibilità è allegare la copia del versamento bancario o postale o di altri sistemi di pagamento tracciabili, accompagnata da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato.

Il relativo modello sarà disponibile sulla Piattaforma.

Il Ministero della Transizione Ecologica vigila sul corretto funzionamento dell’erogazione del bonus e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni, interviene per la revoca e il recupero del beneficio erogato.