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BONUS ACQUA POTABILE CON SCONTO DEL 50% SULLA SPESA (PARTE SECONDA)

BONUS ACQUA POTABILE, IL CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI FILTRAGGIO, MINERALIZZAZIONE, RAFFREDDAMENTO E ADDIZIONE DI ANIDRIDE CARBONICA ALIMENTARE E290 E PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO EROGATE DA ACQUEDOTTI.

Come usufruire dell’agevolazione

Per usufruire del credito d’imposta occorre che l’importo delle spese sostenute sia documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito.

Per i privati e, in generale, i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti.

Per le spese sostenute prima della pubblicazione del provvedimento delle Entrate, sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile

I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese agevolabili sostenute nell’anno precedente, ai fini del rispetto del limite annuale di spesa.

In particolare, il provvedimento prevede che la presentazione della comunicazione debba avvenire nel periodo dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario, mediante:

- il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;

- i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Qualora si intenda sostituire una comunicazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini già evidenziati una nuova comunicazione; l’ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito d’imposta indicato nella comunicazione precedentemente trasmessa può presentare una rinuncia utilizzando lo stesso modello, barrando la relativa casella. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell’eventuale rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato). Non vanno compilati i quadri A e B. La rinuncia ha ad oggetto l’intero ammontare del credito d’imposta e può essere trasmessa nello stesso periodo in cui è consentito l’invio della comunicazione.

Misura del credito d’imposta

Quanto all’individuazione della misura del credito d’imposta fruibile, il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 50% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.

Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato in:

- 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economica;

- 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale ottenuta dal rapporto tra il limite complessivo di spesa e l’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, viene pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia con il quale è resa nota la misura percentuale del credito d’imposta spettante.

I termini di presentazione della comunicazione sono fissati nell’anno successivo a quello di realizzazione degli interventi, al fine di assicurare a tutti i destinatari della misura agevolativa di accedere al beneficio, anche se in misura ridotta rispetto a quella prevista dalla norma qualora l’ammontare complessivo del credito d’imposta derivante dalle comunicazioni validamente presentate risultasse superiore alle risorse stanziate per ciascun anno, e di ottimizzare l’impiego delle risorse stanziate.

Come utilizzare il credito d’imposta

Con il provvedimento del 16 giugno 2021 l’Agenzia ha individuato anche le modalità di utilizzo del credito d’imposta, prevedendo che lo stesso sia utilizzabile:

- dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo:

a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo ovvero

b) in compensazione tramite modello F24;

- dai soggetti diversi da quelli appena menzionati: in compensazione tramite modello F24.

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