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Assegno unico universale, requisiti e regole: guida in 4 punti

L’assegno unico arriva oggi nell’aula del Senato con buone probabilità di arrivare all’approvazione definitiva dopo il via libera, già avvenuto, della Camera.

Ma cos’è l’assegno unico, fortemente voluto dalla ministra Elena Bonetti come prima tappa del Family Act? Ecco in sintesi di che cosa si tratta. Si parla di un assegno “unico”, in quanto assorbe otto agevolazioni e “universale” perché riguarda tutti. L’assegno è mensile e copre dal settimo mese di gravidanza della futura mamma fino al 21esimo anno di età del figlio. Il suo importo è subordinato alla condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’Isee. Vediamo i dettagli.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: LE CARATTERISTICHE

Le caratteristiche principali sono quattro.

1) L’assegno è mensile ed è riconosciuto per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l’importo dell’assegno è maggiorato.

2) L’importo per ciascun figlio maggiorenne a carico è inferiore a quello riconosciuto per i minorenni ed è concesso fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l’autonomia. L’assegno è riconosciuto solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale.

3) L’importo è maggiorato a favore delle madri di età inferiore a 21 anni.

4) Prevista una maggiorazione in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% anche per ciascun figlio con disabilità, graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità. L’assegno prosegue dopo il compimento del 21esimo anno di età, ma senza maggiorazione, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.

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