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Ancora ferma al palo la piena (e chiara) operatività delle nuove disposizioni in relazione ai limiti per i bonus minori

Visti ancora nel limbo in relazione alla decorrenza dei nuovi limiti per i bonus minori

In precedenti interventi abbiamo messo a nudo le difficoltà legate al recepimento dei nuovi limiti per considerare i bonus minori scevri del visto e dell’asseverazione di congruità, in quell’occasione facendo riferimento alla genericità del concetto di edilizia libera si è anche fatto riferimento all’ulteriore problematica ancora non definita della decorrenza.

In un primo momento infatti, l’art.1 comma 29 della L.234/21 nell’introdurre il nuovo articolo 121 del Dl 34/2020 aveva fissato il termine per l’adozione dei nuovi provvedimento con il giorno 12 novembre 2021.

Gli operatori hanno tenuto conto di questa novellata disposizione senza tenere conto di una circostanza che ha rimesso di nuovo in discussione termini e condizioni per considerare i bonus minori scevri da visto. Il problema è che il Dl 157/01 non è stato convertito e che un emendamento ne ha comunque recepito il contenuto, da qui lo stallo assoluto del sito dell’Agenzia delle Entrate, che a questo punto comprendiamo non essere di natura tecnica ma di natura legislative.

A questo punto la norma in vigore, prevede a partire dall’1.1.2022 alcune casistiche di esclusione e, in particolare, l’odierno art. 121 co. 1-ter del DL 34/2020 stabilisce che detti obblighi di visto e attestazione non si applicano agli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, che:

  1. rientrano tra le opere già classificate come attività di edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/2021, del DM 2.3.2018, oppure della normativa regionale;
  2. sono di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il “divieto di effettuare suddivisioni in lotti contrattuali o comunque frazionamenti dei lavori al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente”;
  3. non siano interventi “bonus facciate”, di cui all’art. 1 co. 219 della L. 160/2019.

Da quanto sopra nasce il “dubbio amletico”, se è fuor di dubbio che le richiamate disposizioni operano dal 01 01 2022, come e se sarà possibile colmare il lasso di tempo che separa l’entrata in funzione delle novellate disposizione con il precedente termine del 12 novembre 2021?

Da qui lo stallo tecnico del sito, che si va ad aggiungere alla dibattuta questione relativa alla chiara individuazione delle spese che possono intendersi di edilizia libera.

Saranno in definitiva le Entrate a dover chiarire il quesito in quanto non si potrà far riferimento ad alcuna ulteriore norma innovativa, l’Agenzia dovrà perciò chiarire se, il nuovo termine previsto al comma 29 debba intendersi di natura interpretativa od innovativa.

Questo ci porta a dedurre che se prevalesse la prima ipotesi, avremmo un visto obbligatorio dal 12 novembre ma non detraibile fino al 31 dicembre , se invece prevalesse la seconda avremmo un visto obbligatorio e detraibile anche se attribuito in epoca precedente al 31 dicembre 2021. La natura interpretativa ne farebbe dunque conseguire che avremmo l’obbligatorietà del visto ma la sua detraibilità solo se apposto in data successiva al 01 gennaio 2022, ma a complicare il quadro vi è che l’abrogazione del DL 157/2021 ha fatto salvi gli atti e i provvedimenti adottati come anche fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo (DL 157/2021).

Rimaniamo in vigile ……. attesa.