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Accertamento per indebita fruizione del bonus termini e modalità

Sviluppo dei termini per l’accertamento in funzione delle diverse violazioni

Spesso ci si chiede quali sono i termini per l’accertamento relativamente alla fruizione di un bonus, e quali possono essere le responsabilità.

Per rispondere a questa domanda è necessario prendere in esame le diverse violazioni che possono correlare l’indebita fruizione del beneficio.

L’art. 121, comma 4, D.L. n. 34/2020 ci chiarisce che i termini in ordine alla violazione documentale sono riferiti al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di utilizzo della relativa detrazione nell’ambito della dichiarazione. Diverso sarà il termine laddove riferito ad indebita compensazione di crediti inesistenti, che l’art.27, commi da 16 a 20 del DL. 185/08 fissa invece in otto anni.

Proseguendo nell’analisi proviamo a calare un esempio concreto di 110%, ad esempio lavori per 35.000,00 euro e detrazione per 38.500,00 euro.

Come abbiamo più volte ripetuto, l’accertamento sarà nei confronti del beneficiario la detrazione o cedente. Al quale saranno chiesti la maggiore imposta, gli interessi e le sanzioni del 30% per omesso o tardivo versamento.

Questo significa che il fornitore (se c’è lo sconto) il cessionario (se c’è la cessione) non ne risponderanno mai? La risposta è no, in quanto possono esistere specifiche ipotesi sanzionatorie anche nei confronti del fornitore o cessionario, al netto delle ipotesi di reato dovuto al concorso nella realizzazione di truffe ai danni dello stato, l’ipotesi che immaginiamo più ricorrente potrebbe essere quella, di concorso alla violazione.

In questo caso il fornitore / cessionario potranno essere interessati dalle verifiche degli Uffici, diversamente come scritto, ne saranno (nella quasi totalità dei casi, si spera) considerati estranei. Nel caso abbiano concorso alla violazione, si precisa un ulteriore aspetto e cioè che vi sarà responsabilità solidale con il cedente / utilizzatore, questo significa che pur se entrambi responsabili, non saranno tutti e due a versare le maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni, ma lo dovrà fare uno solo di questi, in quanto non vi può essere, duplicazione d’imposta, interessi e sanzioni, né il concorso è considerato nella fattispecie amministrativa violazione autonoma.

Da ultimo si chiarisce che la concorrenza ad un illecito amministrativo deve trovare concretamente riscontro nel contributo che i soggetti hanno prestato alla realizzazione della violazione.

Venendo poi al recupero delle imposte, nell’esempio fatto, cioè lavori per 35.000 e detrazione per 38.000 è evidente che il recupero sarà di 38.000,00 euro di indebite detrazioni o cessioni di crediti.

Concludendo, il fornitore/cessionario, tornando al principio del concorso prima evidenziato, sarà reso estraneo da ogni responsabilità se sarà in grado di mostrare la propria buona fede.

Un’ultima domanda me la voglio porre, esiste il caso in cui il cessionario potrà essere oggetto di autonoma responsabilità ed accertamento per maggiori imposte?

Ovviamente si, ad esempio se nel nostro caso utilizzasse un credito di 40.000,00 euro, malgrado quello ceduto sia di 38.000,00, in questo caso il cedente non avrebbe responsabilità e l’illecito sarebbe esclusivamente ascrivibile al cessionario.