Caf News 24, Assegno unico

ASSEGNO TEMPORANEO FIGLI 2021, I TEMPI E METODI DI RICHIESTA FARANNO LA DIFFERENZA

IL NUOVO ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI 2021 È ON-LINE DA QUALCHE SETTIMANA E LE DOMANDE SI POTEVANO GIÀ PRESENTARE DALLO SCORSO 1° LUGLIO. BISOGNA, PERÒ, PRESTARE MOLTA ATTENZIONE AI TEMPI E AI METODI DELL’ISTANZA.

Come riportato nel sottotitolo sarà necessario porre attenzione ai tempi e ai metodi dell’istanza, perchè il momento della richiesta farà la differenza.

IMPORTANTE :

  1. Le domande presentate entro il 30 settembre 2021 daranno diritto anche agli arretrati.
  2. Per le domande presentate dal 01 ottobre invece, l’assegno temporaneo per i figli spetterà solo dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre 2021.

L’INPS, dapprima con il messaggio n. 2371/2021 e in seguito con la circolare n. 93/2021, ha chiarito gli aspetti operativi relativi alla modalità e alle tempistiche per l’accesso alla nuova misura in vigore dal 1° luglio 2021.

Vista l’importanza del provvedimento e la necessità di darne la massima diffusione, si ripetono le modalità di presentazione dell’istanza e i tempi da rispettare per fruire appieno della prestazione.

Beneficiari

Hanno diritto all’assegno temporaneo per i figli i nuclei familiari che non accedono all’ANF e in presenza di figli di età inferiore ai 18 anni, compresi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

Il requisito della presenza di figli minori di 18 anni nel nucleo familiare è solo una delle condizioni richieste per l’accesso alla prestazione, in quanto la norma prevede anche la sussistenza, cumulativamente, degli ulteriori seguenti requisiti:

  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. essere residente e domiciliato in Italia e avere a carico figli di età inferiore ai 18 anni compiuti;
  4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

I requisiti sono cumulativi e devono essere presenti non solo al momento della presentazione della domanda (dal 1° luglio 2021) ma devono anche persistere ed essere rispettati per tutta la durata del beneficio (1° luglio - 31 dicembre 2021).

Misura dell’assegno

L’importo dell’assegno temporaneo, mensile, spetta al nucleo familiare e il suo valore è determinato sulla base di una tabella allegata al D.L. n. 79/2021.

La variabilità dell’importo dipende dal valore ISEE e dal numero di figli minori presenti in famiglia (fino a due figli – almeno tre figli).

L’importo mensile è determinato in misura decrescente in quanto:

  1. spetta in misura piena in presenza di una soglia ISEE fino a 7.000 euro, per la quale l’assegno spetta nel suo valore massimo di 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli e 217,80 euro per figlio in caso di nuclei familiari più numerosi;
  2. decresce all’aumentare della soglia ISEE per scaglioni;
  3. si annulla con un ISEE superiore a 50.000,00 euro, indipendentemente dal numero di figli.

Gli importi previsti nell'allegato al decreto devono essere incrementati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità ai sensi della normativa vigente.

L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ne è imponibile ai fini contributivi.

Compatibilità

L'assegno “ponte” è compatibile con il reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali (art. 4, D.L. n. 79/2021).

Inoltre, sono compatibili con l’assegno temporaneo le seguenti misure:

  1. assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'art. 65 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  2. assegno di natalità di cui all'art. 1, comma 125, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 23-quater, commi 1 e 2, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'art. 1, comma 340, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  3. premio alla nascita, di cui all'art. 1, comma 353, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  4. fondo di sostegno alla natalità previsto dall'art. 1, commi 348 e 349, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  5. detrazioni fiscali previste dall'art. 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre1986, n. 917;
  6. assegni familiari previsti dal Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste gestioni ed i pensionati delle gestioni speciali lavoratori autonomi).

Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare ANF.

Modalità di presentazione dell’istanza

La domanda per il riconoscimento dell'assegno temporaneo deve essere presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato, secondo le modalità indicate dalla stessa INPS.

L’Istituto, con il messaggio n. 2371/2021 e con la circolare n. 93/2021, ha definito gli aspetti operativi relativi alla presentazione dell’istanza con decorrenza dal 1° luglio scorso.

La domanda può essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli Istituti di patronato di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152, sulla base delle specifiche stabilite dall’INPS.

La domanda di assegno temporaneo dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  1. portale web, se si è in possesso del codice PIN dispositivo oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Contact Center Integrato;
  2. patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Erogazione dell’assegno

Per quanto concerne l’erogazione dell’assegno temporaneo, l’importo spettante, determinato sulla base della tabella allegata al D.L. n. 79/2021, è corrisposto mediante:

  1. accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata);
  2. bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;
  3. accredito sulla specifica carta per i nuclei beneficiari di Rdc.

Tempi per la presentazione dell’istanza

Come anticipato in aprtura del documento, viene previsto che se la domanda è presentata dal 1° luglio ed entro il 30 settembre 2021, il beneficiario avrà diritto a percepire le mensilità arretrate sin dal mese di luglio 2021.

Qualora la domanda venga presentata dopo il 1° ottobre, le mensilità a cui avrebbe avuto diritto dal 1° luglio 2021 sono di fatto “perse” e avrà diritto solo all’assegno temporaneo per i mesi ricompresi tra quello di presentazione della domanda e dicembre 2021.

Se l’istanza venisse presentata dal giorno 01/10 si perderebbe un trimestre vanificando la validità semestrale del provvedimento.

Per questo è importante in questo ultimo mese, sostenere l’iniziativa indirizzando gli utenti alla fruizione massima del beneficio.




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