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ANCORA UNA PUNTUALIZZAZIONE SUL LIMITE AL DI SOTTO DEL QUALE PER I LAVORI NON OCCORE IL VISTO

SI ERA AUSPICATA L’ELEVAZIONE DEL LIMITE MA NON E’ AVVENUTA VEDIAMO COME GESTIRE LE SPESE

E’ caduta l’ipotesi di elevare il limite a 40.000,00 euro per il visto di conformità su edilizia non libera, vediamo allora come gestire il limite dei 10.000,00 euro

Dopo l’introduzione del nuovo comma uno ter dell'articolo 121 del DL 30/04/2020 viene previsto che la cessione o sconto in fattura siano liberi da visto e attestazione di congruità dei prezzi per gli interventi in edilizia libera a prescindere dall'entità della spesa, viene invece previsto un limite di 10.000 € per le spese relative agli interventi diversi da quelli liberi per i quali il contribuente deve ottenere dette attestazioni.

Questa circostanza impone valutazioni operative importanti, non tanto per l'identificazione dei termini per l'esecuzione dei lavori ma per la qualificazione degli stessi soprattutto in relazione alla novità introdotta dal richiamato comma 1.ter.  

Chiarito che le novità non si applicano alle opere classificate di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del DPR 380 /2001 o della normativa regionale ed agli interventi (non in edilizia libera) di importo complessivo però non superiore a 10.000 € eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio fatta eccezione per gli interventi indicati dal comma 219 dell'articolo 1 legge 160/2019.

Per esclusione, il visto e l'attestazione di congruità delle spese devono essere sempre ottenuti quando gli interventi riguardano i bonus facciate o quando riguardano interventi diversi anche ordinari ad esempio ristrutturazione, risparmio energetico, sisma bonus ed altro.

Però se appare piuttosto semplice individuare i lavori sopra e sotto soglia di 10.000 euro non è altrettanto semplice individuare gli interventi definiti “di edilizia libera”, dovendo al riguardo quantomeno far riferimento a quelli individuati dal glossario delle opere allegato al decreto ministeriale 02/03/2018 contenente l'elenco sebbene non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in tale regime ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 comma 2 del d.lgs 222/2016.

Questo ai fini del visto e della gestione della pratica da parte del CAF significa, che quando siamo in presenza di interventi di edilizia in libera il contribuente dovrà aver cura di rilasciare (ed esibire all’operatore CAF) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da tenere a disposizione per gli eventuali accertamenti (ex art.36/ter) contenente l'indicazione della data di inizio lavori e della tipologia di interventi agevolabili e che risulti firmato e corredato da un documento d'identità valido, questo manleva chi sarà chiamato a elaborare la pratica da responsabilità in ordine correttezza della pratica.