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ANCORA UN TASSELLO AL COMPLICATO PUZZLE DELL’INCERTEZZA NORMATIVA

L’INCERTEZZA NON SARA’ SEMPRE UNA SCUSA PER NON PAGARE LE SANZIONI

L'articolo 10 dello statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) stabilisce che per garantire collaborazione e buona fede nei rapporti tributari viene esclusa l'irrogazione delle sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza su una portata e l'ambito di applicazione di una norma tributaria.

Il principio del legittimo affidamento del contribuente chiaramente sancito dallo statuto impone all'amministrazione dunque, di non irrogare sanzioni fiscali se cambia orientamento, fermo restando che il tributo è comunque e sempre dovuto, questo è importante saperlo, perché spesso si fa confusione immaginando che l’eventuale incertezza della norma possa portarci a negare lo stesso presupposto impositivo, perché il legittimo affidamento comporta la possibile disapplicazione delle sanzioni ma non incide mai sulla possibilità di non versare le imposte, principio questo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale.

Rispetto a questo granitico principio si sono fatti passi in avanti oppure indietro? Perché molto spesso nella nostra vita professionale di operatori del settore tributario invochiamo la non debenza delle sanzioni (abbiamo ora capito che mai per i tributi) per oggettiva incertezza della norma.

La Corte di Cassazione con la sentenza 4695 del 20/12/2021 pone un altro tassello a questo complesso puzzle, ma chi ne guadagna?

La Suprema Corte, torna sull’argomento, stabilendo che l'incertezza su una norma tributaria esime dalle conseguenze sanzionatorie amministrative collegate alla violazione, se l’incertezza è obiettivamente chiara ed è inevitabile, non invece se fosse dovuta a soggettiva e colpevole ignoranza del singolo contribuente, perché non è conoscenza della prassi dell’Agenzia oppure della Giurisprudenza in merito.

Alla luce di quanto espresso non si potrà dunque parlare di sussistenza di obiettive condizioni di incertezza nell'interpretazione delle norme nel caso in cui il contribuente non abbia preso visione di circolari interpretative dell’amministrazione che chiariscano il significato della norma da applicare, non si potrà allo stesso modo invocare incertezza anche se vi fossero contrasti fra i giudici di merito, ma esista al riguardo una giurisprudenza comunque consolidata.

Sempre la Cassazione, con ordinanza 3277 del 2019 ha chiarito che l'incertezza che consente di non applicare delle sanzioni è caratterizzata dall'impossibilità di individuare con sicurezza la portata della norma giuridica aggiungiamo a questo che trattandosi di un’esimente spetterà al contribuente l'onere di dimostrare la ricorrenza degli elementi di confusione di certezza che giustifica l'esclusione delle sanzioni, incertezza che si ricorda spetterà essere rilevata direttamente dal giudice e non già dall’amministrazione finanziaria.