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ALLELUJA BRAVA GENTE, CI SIAMO

Ieri l’Agenzia della Entrate ha finalmente dato il via libera alle nuove disposizioni relative al cessione e sconto dei crediti da bonus minori e 110.

Pronto perciò il nuovo modulo e le relative istruzioni di compilazione.

Quello previsto dal provvedimento del 3 febbraio è un importante restyling , che ha lo scopo di adeguare il modulo per la cessione del credito alle novità introdotte per i bonus casa e per il superbonus 110 per cento dalla Legge di Bilancio.

Una prima novità è il riallineamento dei termini delle opzioni esercitabili in riferimento ai diversi bonus e superbonus.

Ma la più importante ed attesa modifica attiene ai nuovi limiti previsti per l’apposizione del visto di conformità che tanti problemi avevano creato ai general contractor ed agli operatori del settore, ricordiamo, che per i bonus minori, gli interventi in regime di edilizia libera ed a prescindere dal valore, potranno essere ceduti senza visto di conformità ed asseverazione di congruità, mentre gli stessi interventi se realizzati in regime di edilizia non libera (CILA ovvero CILAS) sconteranno il famigerato limite dei 10.000,00 euro oltre il quale saranno considerati comunque soggetti all’apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità dei prezzi. Si ricorda inoltre che tale esimente non opera per i bonus facciate che sono invece sempre soggetti a visto ed asseverazione.

E’ stata risolta anche la questione temporale e cioè quello che rileva ai fini dell’assoggettamento alle novellate disposizioni in ordine all’edilizia libera o non, serviva infatti risolvere il buco che si era generato fra l’entrata in vigore del decreto antifrodi e la legge di bilancio, la soluzione adottata per superare il vincolo temporale relativo al periodo 12 novembre 2021 e 31 dicembre 2021 è che, ai fini dell’applicazione dei nuovi limiti rileverà la data della spedizione della comunicazione di cessione del credito e non già la data del pagamento della fattura piuttosto che quella dell’accordo fra le parti.

Altra novità è lo spostamento del termine delle comunicazioni di cessione relative all’anno 2021 dal 16 marzo 2022 al giorno 07 aprile 2022, questo spostamento è stato necessario per recuperare i giorni di inattività del portale.

Ancora si legge, bisognerà attendere il 24 febbraio per le comunicazioni delle opzioni relative alla cessione del credito per il nuovo bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche, disciplinato dall’articolo 119-ter del decreto Rilancio, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2022.

Come per il passato, le comunicazioni di cessione scevre da visto ed asseverazione potranno essere spedite direttamente dal contribuente previo accesso al portale dell’Agenzia, diversamente, quelle provviste di visto di conformità dovranno essere spedite esclusivamente dal CAF MCL (per le nostre pratiche). 

Inoltre, per i lavori condominiali la trasmissione potrà essere effettuata dall’amministratore di condominio, direttamente o tramite intermediari (CAF MCL sempe per quello che ci riguarda), questo anche in caso di interventi che richiedono l’apposizione del visto di conformità.

Ormai è d’abitudine, l’Agenzia comunica a mezzo di FAQ notizie che hanno valore di prassi se non addirittura di norma. Con l’ennesima FAQ pubblicata il 3 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate comunica che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software per la comunicazione delle opzioni, sarà emanato un provvedimento che disporrà la proroga dal 7 febbraio al 17 febbraio del periodo transitorio (sarà emanato …incrociamo le dita).

Si ricorda da ultimo, che il provvedimento disporrebbe al 17 febbraio il momento dal quale sarà possibile operare una sola cessione, a prescindere dai requisiti soggettivi del cedente e del cessionario ed a prescindere da quante eventuali ulteriori cessioni fossero state poste in essere fino alla data del 6 febbraio o come sembrerebbe (sempre incrociando le dita) del 16 febbraio.