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AL VIA I FERMI AMMINISTRATIVI PER DEBITI ERARIALI SCADUTI

Nell’epoca pandemica l’Agenzia della Riscossione ha mitigato l’attività di recupero con l’obiettivo di non arrecare ulteriore pregiudizio ai cittadini, ma ora visto che la pandemia Covid è solo un lontano ricordo e che gli effetti nefasti ad essa ascrivibili appartengono all’immaginifico di coloro che auspicavano il mantenimento di una situazione emergenziale, l’Agenzia delle Entrate ha ben pensato di entrare a piedi uniti sugli sventurati cittadini che non avessero nel perentorio termine di 60 giorni dalla notifica, adempiuto all’obbligo tributario contenuto nella cartella esattoriale.

In questi giorni stanno pervenendo migliaia di preavvisi di fermo amministrativo dei veicoli, i quali si ricorda sollecitano il pagamento del dovuto entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso.

Scaduto questo termine, scatterà il blocco alla circolazione del veicolo sottoposto alla citata misura.

Si ricorda che, come espressamente stabilito dall’art. 50 del dpr 602/73, il riscossore può seguitare ad una espropriazione forzata scaduto il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (salvo le disposizioni inerenti alla dilazione e la sospensione del pagamento).

E’ bene sapere che il fermo amministrativo prevede una fase preliminare (cautelare) che si sostanzia nell’invio al debitore di un “preavviso di fermo”.

Questo, consentirà al contribuente che ha debiti scaduti, di regolarizzare eventualmente la propria posizione entro 30 giorni dalla notifica dell’atto, ad esempio procedendo alla richiesta di rateazione del debito.

Perciò come stabilito dall’art. 86 c. 1 dpr 602/73, in caso di inerzia del debitore, l’Agenzia procederà all’iscrizione del veicolo individuato al fermo nel Pubblico registro automobilistico (PRA) senza ulteriori comunicazioni.

Questo aspetto merita attenzione, ripeto senza ulteriori comunicazioni, il che significa che lo sventurato contribuente (spesso a sua insaputa), non potrà più circolare con il proprio veicolo.

La violazione del divieto farà scattare una sanzione pecuniaria compresa tra i 1.988 euro e 7.953 euro.

È evidente che un preavviso illegittimo potrà essere oggetto di impugnazione innanzi il giudice competente entro termini decadenziali ben precisi a seconda del debito sotteso all’avviso di fermo.

Sempre per le nostre sedi, ricordo un paio di importanti esimenti:

se il veicolo fosse un bene strumentale all’attività d’impresa o professionale non potrà essere oggetto di fermo amministrativo. Questo significa che nel caso di fermo su un mezzo da lavoro  si potrà comunicare all’Agenzia delle Entrate Riscossione tale circostanza comprovando il rapporto di strumentalità e chiedere il blocco della procedura.

Non voglio gettarvi nello sconforto ma posso garantire che in Agenzia a fronte di tali richieste molti uffici fanno orecchie da mercante, ben consapevoli che il tempo gioca a loro favore e che una volta che il procedimento è partito è un assoluto ginepraio tentare di porvi soluzione.

Ricordo che una volta che sono partite le cosiddette “ganasce fiscali” non solo sarà inibita la circolazione ma che lo stesso mezzo non potrà essere venduto, perlomeno fintato che sarà gravato da tale limitazione.

  

Tornando alla dimostrazione della strumentalità del bene, che è bene ricordare grava naturalmente sul contribuente, si potrà esibire copia della fattura di acquisto del mezzo, del certificato di proprietà del veicolo, del libretto di circolazione nonché del registro dei beni ammortizzabili (o registro degli acquisti) ove sia verificabile la presenza del veicolo quale bene ammortizzabile o già ammortizzato.

Un’ ulteriore esimente è il caso del veicolo per il transito di persone disabili, si ricorda infatti che, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non potrà procedere all’iscrizione del fermo amministrativo per i veicoli adibiti o destinati ad uso di persone diversamente abili e, laddove il fermo risultasse già iscritto, dovrà provvedere alla sua immediata cancellazione.