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AL 30 SETTEMBRE IL TERMINE PER L’IMPOSTA SOSTITUTIVA SU CRYPTOVALUTE

In questi giorni molti mi chiedevano del termine del 30 giugno e di come questo trovasse applicazione con riferimento alle crypto-attività detenute alla data del 01 01 2023.

Ricordo che la legge di Bilancio 2023, ha introdotto una nuova ed inedita categoria di “redditi diversi” costituita dalle plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante, rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.  

Torno sul concetto spesso non compreso, della plusvalenza.

E’ bene ricordare che il momento che genera imposte è quello legato al realizzarsi di due specifici e ben distinti eventi, il primo (fondamentale); la trasformazione della cryptovaluta da semplice stringa informatica a valore economico, il secondo, altrettanto importante, che si generi una differenza positiva fra il prezzo pagato al momento dell’acquisto della stringa informatica e quello riscosso al momento in cui questa torna ad essere valuta corrente.

Questo ci porta a comprendere un ulteriore concetto che deriva da quelli appena espressi e cioè che la semplice detenzione di stringhe informatiche di cryptovalute non genera materia impositiva, parallelamente a ciò che accade con le partecipazioni azionarie, queste a prescindere dal valore che rappresentano nel corso del tempo, genereranno utili solo nel momento in cui si procederà alla loro vendita, solo quello sarà il momento in cui sapremo e potremo valutare se vi è stata plusvalenza o meno.

Inerpicandoci lungo l’impervio percorso della conoscenza in materia di cryptovalute, sarà utile inserire un ulteriore concetto che fa da corollario a quanto finora scritto. La plusvalenza si genera non solo nel caso in cui si dovesse procedere all’incasso del controvalore della stringa informatica, ma anche nel caso in cui questa fosse permutata, insomma quando si realizza qualsiasi evento che ne fissi un valore, in uno specifico momento ed in funzione della sua liquidazione.

Chiarito (spero) il concetto, serve affrontare qualche ulteriore aspetto contenuto nella legge di bilancio. Importante sarà sapere che il legislatore ha affrontato la materia consapevole che spesso le cryptovalute non sono detenute solo per operazioni speculative, per capirci laddove venissero considerate un investimento, perciò conservate e vendute in uno specifico momento, ma nel web molto spesso accade che talune piattaforme accettino quale valore di scambio per servizi od iscrizioni anche le cryptovalute (bitcoin ecc..ecc..).

Proprio l’utilizzo per acquistare servizi, game on line od altro tramite ad esempio bitcoin (o cryptovalute comunque denominate) determina la valutazione in termini economici della cryptovaluta, consapevole di questo utilizzo il legislatore ha stabilito una franchigia per le plusvalenze fissata in 2.000 (duemila) euro.

Chiudo la premessa con un ulteriore informazione che riguarda la tassazione, ho scritto delle plusvalenze, dell’utilizzo delle cryptovalute, del loro controvalore, ovvio che se invece tali valori informatici fossero gestiti tramite un intermediario finanziario la tassazione, così come accade per i dividenti ed in genere i redditi di capitale sarà gestita direttamente tramite l’intermediario.

Ciò di cui trattiamo riguarda evidentemente, la sola gestione “ in autonomia “, fuori dai circuiti bancari. 

In quanto redditi diversi, i guadagni ottenuti dalle attività crypto, considerati fiscalmente rilevanti, saranno sottoposti a un’imposta sostitutiva pari al 26 per cento. Tale aliquota è applicata in modo diverso a seconda della tipologia di regime fiscale adottato, tra:

regime amministrato: l’intermediario svolge la funzione di sostituto d’imposta;

regime dichiarativo: devi inserire in modo autonomo il capital gain ottenuto nel Modello Redditi PF.

Da tutto questo consegue che dal periodo d’imposta 2023, il possessore di crypto-attività dovrà dichiarare le plusvalenze rilevanti in dichiarazione, nel periodo d’imposta del realizzo (secondo un criterio di cassa) e assoggettarle all’ imposta sostitutiva del 26 per cento, direttamente o per il tramite di un intermediario, se presente.

La novità risiede altrove, perché fin qui “nulla di nuovo sotto il sole”,  infatti la norma in esame consente un interessante meccanismo di rivalutazione, per ciascuna crypto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, permettendo di assumere in via opzionale ai fini della determinazione del valore di acquisto in funzione della successiva plusvalenza , in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore della crypto-attività a tale data dietro pagamento di una imposta sostitutiva del 14 per cento, senza alcuna perizia di stima.

Proviamo a fare un esempio per far comprendere il meccanismo di rivalutazione:

  1. valore di acquisto di bitcoin del 2020 (indeterminabile o comunque 100,00 euro)
  2. valore del bitcoin alla data dello 01/01/23 1.000,00 euro

Vendita del bitcoin nel 2025 al valore di 3000 euro

Plusvalenza nel caso A 2.900,00 euro al 26% (754,00 euro)

Plusvalenza nel caso B 2.000,00 euro al 26% (già versato il 14% su 1.000,00 per rivalutazione)

(140 + 520 euro, risparmio = 94 euro)

Nella sua originaria formulazione, l’imposta sostitutiva avrebbe potuto essere versata o in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2023 o in tre rate annuali di pari importo, con pagamento degli interessi nella misura del 3 per cento sulle rate successive alla prima.

Con il comunicato n. 96 dello scorso 13 giugno, il MEF ha posticipato tali termini precisando che, con una disposizione normativa di prossima emanazione, saranno prorogati di tre mesi, e precisamente dal 30 giugno al30 settembre 2023, “i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva delle crypto-attività, il cui regime fiscale è stato ridefinito in legge di bilancio 2023”.

Per espressa previsione normativa le eventuali minusvalenze realizzate per effetto della rideterminazione del costo o valore d’acquisto non saranno comunque utilizzabili in deduzione dall’

ammontare delle plusvalenze realizzate nel 2023 e nei quattro periodi d’imposta successivi, come invece ordinariamente previsto dal nuovo comma 9-bis dell’art. 68 del TUIR.