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SI STA AVVICINANDO LA SCADENZA DEL 31 MARZO PER LA TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI DI CESSIONE

Per chi non riesce a trasmettere la comunicazione di cessione del credito entro la data del 31 marzo sarà possibile la remissione in bonis?

Nei giorni scorsi, numerose telefonate sono giunte in Direzione Generale.

Molte di queste vertevano sui possibili rimedi al mancato invio della comunicazione nel nuovo termine del 31 marzo, così come stabilito dal decreto milleproroghe.

Va ricordato, che lo scorso anno, è stata data la possibilità di provvedere alla comunicazione entro il 30 novembre, con il contestuale pagamento della sanzione di 250 euro.

La cosiddetta “remissione in bonis”, istituto che, anche in altre occasioni ci è venuto in soccorso.

Ricordo che la remissione in bonis interviene solo con riferimento a violazioni esclusivamente di natura formale e che nessun impatto avranno sulla determinazione dell’imposta.

Dunque, la mera trasmissione della comunicazione, non è atto che incide sulla determinazione dell’imposta o della base imponibile. 

Questo ci porta a supporre che anche per l’anno 2022, per chi non riuscisse a provvedere alla spedizione della Comunicazione all'Agenzia delle Entrate, per la cessione di crediti derivanti da spese sostenute nel 2022, si potrebbe ragionevolmente aprire la strada della remissione in bonis.

Da quanto sopra, un primo concetto si dipana, cioè che al momento, non vi è nessuna certezza che lo stesso venga riproposto anche per l’anno 2022.

Ricordo, che l’istituto, richiamato dalla circolare 33/22 dà la possibilità di rimediare all'effettuazione tardiva dell'adempimento e permette di non perdere l'accesso ai benefici fiscali per bonus edilizi, superbonus compreso

Se sarà adottata tale strada anche per quest'anno, chi non ha trovato acquirenti per i propri crediti entro la fatidica data del 31 marzo 2023, provvedendo al versamento di una sanzione di 250 euro, avrà la possibilità, di inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, entro la scadenza del 30 novembre 2023.

Lo scorso anno l'utilizzo dello strumento disciplinato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, era stato permesso anche per l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto Rilancio.

Le condizioni da rispettare, riportate all'interno del richiamato documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate, erano le seguenti:

  1. dovevano sussistere tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento;
  2. che nel frattempo il contribuente avesse tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione;

  1. non fosse già stata contestata la spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;

  1. che fosse versata la misura minima della sanzione prevista ( 250,00 euro).