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NELLA DELEGA DI RIFORMA FISCALE QUALE FUTURO PER I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE?

In precedenti interventi abbiamo già trattato del perimetro all’interno del quale si articola la profonda revisione dell’Irpef.

Le direttrici della riforma portano ad auspicare un processo di semplificazione e razionalizzazione dell’imposta, con l’obiettivo di superare le diverse criticità cui l’imposta è da troppo tempo affetta, criticità sotto il profilo dell’efficienza e dell’equità della tassazione che possono essere leniti con un processo di graduale riduzione.

Ovvio che la riforma non può condensarsi, nel solo intento di ridurre l’imposta. Non si risolve la questione partendo dalla fine, serve a nostro parere, un intervento che consideri nuove dinamiche di determinazione, invece,  delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito e delle detrazioni.

L’obiettivo posto dall’esecutivo è di consentire la transizione, nel rispetto del principio di progressività, verso un sistema ad imposta unica.

Obiettivo assai ambizioso, soprattutto partendo dall’attuale “tax expenditures”, ben 626 voci, ossia delle agevolazioni fiscali, come detrazioni o deduzioni, che riducono il prelievo ai contribuenti ma che costituiscono delle “spese fiscali” per lo Stato; ciò può essere funzionale a correggere le principali anomalie del sistema tributario, quale l’erosione della base imponibile, e garantire una maggiore equità al prelievo fiscale complessivo.

Da non dimenticare, che un arcipelago così frastagliato, permette l’annidarsi di sacche di evasione od elusione proprio all’ombra di un sistema di deduzioni – detrazioni, troppo frastagliato e farraginoso nel funzionamento.

Con i principi elencati dal disegno di legge delega, si intende perseguire, l’obiettivo dell’equità orizzontale da raggiungere attraverso specifici interventi.

Si prospetta, a tal fine, l’individuazione di un’unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo.

Ad esempio, si vuole intervenire nel superare un’importante discrasia nei criteri di determinazione dell’imponibile, soprattutto con riferimento ai redditi di lavoro dipendete ed assimilato, serve infatti, il riconoscimento della deducibilità, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato. Questo permetterebbe l’uniformità di trattamento fra redditi di lavoro dipende ed assimilato con querlli di lavoro autonommo.

Di converso, occorre uniformare i meccanismi di deducibilità dei contributi previdenziali uniformando quelli di lavoro autonomo a quelli per il lavoro dipendente.

La punta di questo sistema fiscale è rappresentata dalla flat tax incrementale, che prevede l’estensione ai titolari di reddito di lavoro dipendente, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF da applicarsi su una base imponibile, pari alla differenza tra il reddito del periodo d’imposta e il reddito più elevato tra quelli relativi, ai tre periodi d’imposta precedenti.

Con specifico riferimento ai redditi da lavoro dipendente, il legislatore delegante stabilisce che l’abbassamento del cuneo fiscale passi anche dal welfare aziendale, attraverso la revisione e semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito.

Un intervento è stato ipotizzato a livello di fringe benefits, laddove viene modificato il limite di non concorrenza di questi ultimi, al reddito imponibile irpef. L’attuale soglia, pari ad euro 258,23, pare del tutto inadeguata all’attuale costo della vita.

Verranno incentivate misure tese a salvaguardare la mobilità sostenibile, l’implementazione della previdenza complementare e la solidarietà sociale.

A tal proposito, potrebbe essere introdotto uno specifico regime di non concorrenza al reddito per i servizi di mobilità alternativa, ad esempio la sharing mobility, per incentivare l’ingresso nei piani di welfare aziendale di benefit che stanno sostituendo, nella vita quotidiana dei lavoratori, i classici servizi di trasporto.

Il quadro appena rappresentato altro non è, che la bozza di quello che è in cantiere. Una rivoluzione copernichiana, che parte dalle fondamenta stesse del rapporto tributario, facendogli assumere i tratti di un insieme di disposizioni che tengano conto dell’effettività delle prestazioni rese, del costo della vita e della imprescindibile necessità di lavorare ad una, non ricostruzione, ma piuttosto costruzione (forse per la prima volta) di un rapporto collaborativo fra Pubblica Amministrazione a tutela dell’interesse pubblico ed il cittadino a tutela dell’interesse privato, promuovendo al consapevolezza che non sono percorsi antitetici ma assolutamente sovrapponibili, perché finalizzati ai medesimi obiettivi.