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MANOVRA DI BILANCIO CON INTERVENTI “MORBIDI” SU CARTELLE ED AVVISI BONARI

Il provvedimento inserito nella legge di Bilancio è piuttosto corposo e decisamente articolato, coloro che attendevano un colpo di spugna falcidiante di tutti i gravami pregressi rimarrà deluso.

Personalmente ritengo che la strada intrapresa sia ragionevole e foriera di buone opportunità per coloro che avessero difficoltà ad onorare i propri debiti tributari causa le vicende legate all’epoca covid (ancora non riassorbite), la crisi energetica, l’inflazione e la guerra.

Possiamo riassumere le direttrici del provvedimento, chiarendo che non è né un condono né una rottamazione. Al netto dello stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro, il cui limite temporale sarà il 2015 (a parere di chi scrive poche saranno le cartelle fino a 1.000 euro rimaste ancora in vita e non già liquidate o confluite nelle precedenti rottamazioni) il corpus del provvedimento lo si può riassumere in una mitigazione (fino al 3%) delle sanzioni in origine inserite in atti fiscali, siano essi avvisi bonari che cartelle esattoriali. In nessun caso (al netto dello stralcio prima richiamato) si assisterà ad una contrazione delle imposte che rimarranno comunque dovute anche, se diluibili in un arco temporale assai ampio.

Il provvedimento si articola su più “binari” in questo primo intervento ci occuperemo della possibile definizione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni (articoli 36-bis, NON 36 TER, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972), relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023.

Questi specifici avvisi si potranno definire in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (ovvero, in 5 anni) tale definizione potrà interessare tutte le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive. Come detto sopra le imposte rimangono addebitate per intero però vi sarà una sensibile contrazione delle sanzioni, non dimentichiamo infatti che le sanzioni possono arrivare fino al 240% delle imposte dovute, bene, per tale definizione le sanzioni potranno essere ridotte fino ad un minimo del 3%!

Prima in grassetto, ho riportato il 36ter come escluso dal provvedimento, questo per due ordini di motivi: il 36 ter è un controllo documentale, mentre le violazioni del contribuente sono rilevate ai sensi del 36 bis. Il secondo aspetto è legato alla natura del 36ter che prevede sole sanzioni, non dimentichiamo che il provvedimento fa esplicito riferimento alla contingenza, di: imposte (per intero dovute), somme aggiuntive, interessi e sanzioni, da ciò deriva che, posizioni rilevanti solo per sanzioni sono fuori dal perimetro normativo, non è un caso che gli errori formali, (sono quelli che non impattano col versamento di minori imposte) saranno comunque sanabili. Per questi ultimi viene previsto il pagamento di una somma pari a 200 euro relativamente a ciascun periodo d’imposta interessato da errori. Un meccanismo questo, evidentemente avulso dalla commisurazione di specifiche sanzioni.

       

Il mancato pagamento anche parziale, produrrà l’effetto di sterilizzare la sanatoria con la conseguente applicazione delle sanzioni ordinariamente previste.

Godranno di benefici non solo gli avvisi bonari non ancora scaduti alla data del 01/01/2023, ma buone notizie ci sono anche per le rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge.

La nuova disposizione, prevede che le rateazioni di avvisi bonari ancora in corso (per capirci quelle trimestrali) potranno essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, rimanendo tuttavia dovute sanzioni sempre pari al 3% e non già alle aliquote ordinariamente previste.

Come sempre accade gli importi già pagati sono acquisiti a titolo definitivo e per le somme complessivamente liquidate, perciò la quota di sanzioni pagata in più non sarà rimborsabile, stesso dicasi, a maggior ragione, per le definizioni già completate.

In questi casi e vista la concorrenza del provvedimento straordinario di dilazione i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, ex art. 25, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 602/1973 saranno prorogati di un anno.