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LE CRIPTOVALUTE APPRODANO IN AGENZIA DELLE ENTRATE

Un parto lungo e sofferto quello del provvedimento (n. 176227/2022 del 23 maggio 2022) con cui L’Agenzia delle Entrate ha fissato il perimetro applicativo delle modalità e termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari, dei rapporti tenuti in criptovalute, metalli preziosi, asset finanziari od ogni altra grandezza presa a riferimento per la valutazione, diversa dalle valute a corso legale.

Il provvedimento stabilisce che: “potrà essere tracciata la presenza di rapporti tenuti in qualsivoglia valuta, anche di natura innovativa, rimanendo predisposti per la raccolta di eventuali rapporti corrispondenti a nuove tipologie di servizi o prodotti per cui la legge preveda la comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari”.

L’ascia è stata definitivamente “dissotterrata”, l’Agenzia delle Entrate ha messo nel mirino, anche in ossequio agli obiettivi del PNRR, tutte le forme “innovative e sfuggenti” di moneta e di rapporti finanziari, per altro in questo percorso di conoscenza dei rapporti “obliqui” l’agenzia è in compagnia delle principali agenzie fiscali estere, come dire che in questa battaglia “come in altre ..sic” l’impegno è comune.

In particolare, dal 1° gennaio 2023, occorrerà trasmettere all’Anagrafe Tributaria, secondo le modalità previste dall’Allegato 1 del provvedimento in parola, i dati contabili riferiti al periodo d’imposta 2022, sulla base delle innovative specifiche tecniche individuate dall’Allegato 2 del documento direttoriale.

Alla base del percorso vi è un deficit operativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, non esiste infatti nel nostro ordinamento tributario, una regolamentazione della tassazione delle criptovalute. La questione è più complessa di quello che può sembrare, perché manca una chiara evidenza del sistema su come operare con le criptovalute, per cui includere tali rapporti all’interno dei flussi con l’Anagrafe appare quantomeno avventato e dagli effetti che potrebbero essere solo parziali.

Nel tempo ci sono stati più approcci alla questione, il primo a parere di chi scrive, assolutamente fallimentare lo si rinviene nella risoluzione n. 72/E del 2016, nella quale si è percorsa la strada di  assimilare le criptovalute alle valute estere (traendo spunto dall’orientamento della Corte di Giustizia UE nella causa C-264/14 del 22 ottobre 2015) in primis la sentenza non fa mai questo esplicito riferimento , né giunge alle medesime conclusioni, infine assimilare le valute digitali, impalpabili ed immateriali per natura , a monete aventi corso legale pare quantomeno avventato.

Fatto stà, che ad oggi le criptovalute rimangono ancora prive di un definito inquadramento fiscale.

Il provvedimento prevede in capo agli operatori finanziari obblighi dichiarativi mensili all’anagrafe tributaria ed annuali ai fini del consolidamento dei dati già trasmessi. La procedura dovrebbe esaurirsi entro il 30 aprile di ogni anno.  L’Agenzia delle Entrate renderà disponibili gli esiti dei controlli di congruenza delle informazioni entro 60 giorni dalle relative scadenze.

Il provvedimento interviene anche per quanto riguarda il calcolo della giacenza media dei rapporti finanziari che viene adeguato alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013.

Nello specifico ai fini della giacenza media, si intende l’importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato a un anno. Il calcolo della giacenza media annua, ovvero dell’importo medio delle somme a credito del cliente, si determina dividendo la somma delle sole giacenze attive giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto è rimasto aperto. Per giacenze giornaliere si intendono i saldi giornalieri per valuta.

Viene inoltre chiarito il concetto di saldo contabile, che non sarà ida confondere col “saldo disponibile”.

Come riportato nell’articolo, si ritiene che quest’approccio anche se da promuovere in termini assoluti, per funzionare dovrà necessariamente essere inquadrato nell’ambito di una definizione normativa delle criptovalute, ad oggi del tutto assente.

Se si è ipotizzato anche l’uso dei dati raccolti tramite le comunicazioni degli operatori finanziari, serve creare l’ambito normativo ove andarli a gestire diversamente sarà solo tempo perso.