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IL CASO DELLA CILAS DEL 2022 REVOCATA

Il legislatore nel riaprire per l’anno 2023 i termini per fruire del “superbonus” ha però introdotto nuove ed importanti condizioni.

  

In particolare, l’art. 119, comma 8 – bis del D.L. n. 34/2020 prevede che: “Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari delle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis1, non superiore a 15.000 euro”.

Dalla lettura della norma è evidente che vanno scissi due piani, una cosa è la prosecuzione dei lavori su unità immobiliari di tipo unifamiliare per le quali rimane in vigore la percentuale del 110 altra cosa è la riproposizione della norma agevolativa ma con diverse % di spettanza ed a condizioni che ne limitano l’utilizzo in funzione di precisi limiti reddituali.

Dal tenore della norma discende la necessità di operare alcune precisazioni. La riapertura dei termini non è generale ma oltre ai limiti di reddito di cui si è scritto, occorrerà che la stessa sia iniziata nel 2023, ad esempio una CILAS presentata per la prima volta entro dicembre 2022 non permetterà di fruire né del 110% né del 90%.

L’unica vera proroga non è quella appena descritta ma piuttosto quella invece scadente il 31 marzo 2023 che interessa esclusivamente i soggetti che avevano fruito della precedente proroga al 31 dicembre 2022 e che ora li proietta al 31 marzo 2023.

Ovvio che non tutto è perduto, è infatti evidente che la mancata ricorrenza delle diverse condizioni appena descritte non permetterà la fruizione del 110% oppure del 90% ma certamente sarà sempre possibile fruire del bonus ordinario del 50% o del 65% per l’efficientamento energetico.

Nello svolgere questo lavoro si è valutata una specifica possibilità di poter fruire della detrazione anche nel caso in cui la CILAS fosse presentata prima della fine del 2022 ( es: 27 dicembre 2022).

Si è valutata la possibilità di procedere alla revoca della CILAS a patto che i lavori non siano effettivamente iniziati.

In questo caso sarebbe possibile, nel corso del 2023 procedere alla presentazione di una nuova CILAS, in pratica si rettifica quanto asseverato considerando i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023 e quindi fruire della detrazione nella misura del 90 per cento.

Ovvio che rimane da verificare la ricorrenza delle altre condizioni.

La revoca della CILAS pone alcune condizioni. In primis, come detto, la revoca richiede che i lavori non siano effettivamente iniziati, poi sarà necessario “giustificare” le ragioni che hanno indotto la persona fisica prima a revocare la comunicazione e dopo, entro un breve termine, a trasmettere la nuova CILAS all’inizio dell’anno 2023.

Siamo al cospetto di una possibilità che presenta sicuramente elevati coefficienti di rischio, soprattutto in relazione alla possibilità che l’Agenzia delle Entrate possa configurare l’iniziativa come abuso del diritto e come tale negare la possibilità di detrarre il 90% , in questo caso sarà indispensabile per il contribuente argomentare compiutamente e con dovizia di particolari le circostanze che hanno comportato la presentazione della CILAS entro il 31 dicembre 2022 e la successiva revoca e ripresentazione nel 2023.

La sola esigenza di fruire della detrazione da superbonus non potrà essere addotta quale motivazione valida.