Caf News 24, Bonus Edilizi

DALLA COMMISSIONE FINANZE ALLA CAMERA UN IMPORTANTE IMPULSO AI BONUS EDILIZI

I blocchi alle cessioni previsti dal DL 11/23, sembrerebbero avere vita breve.

  

Le modifiche introdotte, interverrebbero sull’articolo 2, in base al quale, nell’attuale formulazione, per gli interventi per cui non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, lo sconto in fattura e la cessione è possibile solo se i lavori sono iniziati alla data del 16 febbraio 2023.

Con il correttivo approvato, invece, viene notevolmente estesa la possibilità di continuare a utilizzare dette opzioni anche nel caso di lavori non ancora iniziati alla data del 17 febbraio 2023 e per i quali sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.

Non sarà dunque, condizione ostativa il mancato avvio dei lavori alla data del 17 febbraio 2023, così come non lo sarà la mancata effettuazione di pagamenti, purché vi sia già, la stipula dell’accordo fra le parti.

In questi casi, la data dell’avvio dei lavori o la stipula dell’accordo abbia la data di avvio potrà essere attestata dalle controparti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47, DPR n. 445/2000.

Altra novità interessa l’acquisto di unità immobiliari ai sensi dell'art. 16-bis, c. 3, del  TUIR (bonus acquisto immobile ristrutturato) o ai sensi dell' art. 16, c. 1-septies, del D.L. n. 63/2013 (sisma bonus acquisti), in questi casi è possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito se, in data anteriore al 17 febbraio 2023 risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile.

L’emendamento approvato inserisce tra i bonus contemplati, anche il bonus per l’acquisto del box auto pertinenziali, ai sensi dell'art. 16-bis, c. 1, lett. d), TUIR.

Il correttivo, in particolare, permetterà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura se entro il 16 febbraio 2023 è stata presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

Novità poi, sulle varianti alla CILA.

Si dispone infatti, che la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto:

- del termine del 25 novembre 2022 ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, c. 894, legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), relative all’aliquota applicabile del superbonus per le spese sostenute nel 2023 (110% o 90%);

- del termine del 16 febbraio 2023 ai fini della possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Viene per ultimo specificato che, per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, per valutare il rispetto dei predetti termini, non si deve fare riferimento all’eventuale nuova delibera assembleare di approvazione di detta variante: rileva infatti, solamente la delibera assembleare di approvazione dell’intervento.