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COL DECRETO CESSIONI VIENE PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE SE 4 O 10 RATE

A turbare i sonni di contribuenti ed operatori della fiscalità, se non bastassero le questioni cui ordinariamente proviamo a dare risposta, si aggiunge anche il dilemma generato dalla modifica dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al termine della quale è stato aggiunto il comma 8-quinquies. La modifica introdotta consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023. 

L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023.

Tale provvedimento nasce a seguito della conversione in Legge del DL n 11/2023 che con il comma 3-quinquies, riconosce la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta, aumentando così la capienza fiscale del cessionario.

Parallelamente all’allungamento del periodo di detrazione per il contribuente, viene stabilito che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

Due provvedimenti ovviamente connessi, che leniscono gli effetti dei blocchi alle cessioni prevedendo la possibilità per i cessionari di diluire in un ambito temporale più lungo i crediti acquistati e per i cittadini di converso di poter fruire delle detrazioni per un periodo più lungo evitando il rischio di incapienza e conseguente perdita dei benefici fiscali.

Riassumiamo il provvedimento:

per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relative agli interventi riferiti al superbonus, in caso di fruizione in dichiarazione della maxi detrazione, è possibile optare per il riparto in dieci quote annuali di pari importo, anziché in quattro.

La detrazione potrà anche essere attivata nel 2024 a condizione che, la stessa non venga indicata nella dichiarazione 2023, relativa al periodo d’imposta 2022.

Per accedere a questa chance, quindi, nella dichiarazione 2023 non dovrà essere indicata la prima rata.

Si ribadisce che una volta effettuata, la scelta è irrevocabile.

Come anticipato la norma viene incontro alle esigenze di chi non riesce a cedere il credito fiscale e non ha la capienza fiscale sufficiente per utilizzare l’intera detrazione in quattro anni.

E’ sempre utile ribadire, che nel caso di incapienza reddituale, la quota della detrazione residua non spesa nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi né richiesta a rimborso, verrà perciò perduta.